Professione

Antiriciclaggio, rischio moltiplicazione sulle sanzioni

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di Valerio Vallefuoco

Restyling ampio per l’antiriciclaggio. Per effetto della riforma prevista dallo schema di Dlgs esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 23 febbraio e trasmesso alle Camere per i pareri , si allarga la cerchia dei soggetti obbligati fino a ricomprendere anche gli intermediari bancari e finanziari, le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e i consulenti finanziari all’articolo 18-ter del Tub. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, pur confermati nei contenuti e nelle modalità di adempimento, vengono resi più elastici secondo il criterio dell’approccio basato sul rischio.

In tale nuova prospettiva, il monitoraggio della clientela non richiederà la stessa intensità nel corso di tutta la durata dell’operazione ma terrà conto «del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente».

Lo schema di decreto affina poi i criteri per la individuazione del titolare effettivo anche alla luce dell’introduzione del tanto atteso Registro dei trust. Non meno significative sono le novità in tema di obblighi di registrazione laddove è confermata l’abrogazione dell’Archivio unico Informatico. Giro di vite per i prestatori di servizi di gioco chiamati ora ad adottare specifiche misure per la mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le sanzioni
Le novità di maggiore rilievo si registrano sul piano sanzionatorio. Al riguardo, la riforma circoscrive il ricorso alla sanzione penale alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione e di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione.

Sempre sul piano penale, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri torna a riconsiderare la fattispecie relativa all’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela individuando in «chiunque» il potenziale soggetto attivo dell’illecito. Al contempo, viene rivista al rialzo la pena applicabile: sei mesi (in luogo di tre) e la multa da 10mila a 30mila euro (in luogo dei 1.500 a 10mila).

Il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, completa la riforma delle sanzioni penali con la previsione dell’applicazione, agli operatori che prestano servizi di rimessa in denaro senza esserne autorizzati, della confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

Quanto, invece, alle sanzioni amministrative le nuove norme ne impongono un’ applicazione informata al principio di proporzionalità che tenga conto di ogni circostanza rilevante e in particolare del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica.

Tuttavia, una corretta applicazione del principio di proporzionalità avrebbe richiesto una più puntuale e razionale applicazione del cumulo giuridico anche in considerazione dell’inasprimento delle sanzioni che possono essere triplicate nei minimi e massimi edittali. In tal senso, la bozza di decreto nella versione approvata dal Cdm solo in parte emenda quanto già previsto dal primo testo messo in consultazione dal Mef. Inoltre, ritornano le sanzioni calcolate in misura percentuale.

La successione di legge nel tempo
Confermata, infine, la disciplina della successione di legge nel tempo. Pertanto, per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle nuove norme, sanzionate in via amministrativa, si applicherà la legge vigente all’epoca della commessa violazione se più favorevole.

Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio trasmesso alle Camere

La relazione allo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio

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