Antiriciclaggio, la valutazione del rischio diventa più dettagliata
Procedure oggettive e verificate. Riscontri documentati e con aggiornamenti periodici. L’importanza della valutazione del rischio nella nuova disciplina antiriciclaggio emerge con tutta evidenza dalla volontà del legislatore di dedicare un intero articolo alla valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati. È quanto si evince dallo schema di Dlgs trasmesso al Parlamento .
Nella disciplina attualmente in vigore tale aspetto è brevemente trattato all’articolo 3 («Principi generali») in cui si pone l’attenzione dei destinatari sulla realizzazione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Più articolata è, invece, la disposizione all’articolo 15 della bozza di modifica la quale stabilisce che:
1) i soggetti obbligati debbano adottare «procedure oggettive e verificate» finalizzate all’analisi e alla valutazione degli specifici rischi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
2) la valutazione deve essere «documentata, periodicamente aggiornata» nonché «messa a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
L’articolo 3 del Dlgs 231/2007, attualmente in vigore, invece richiede l’adozione, da parte dei destinatari della normativa, di «idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».
Appare evidente come il tema della valutazione del rischio trovi maggiore enfasi all’interno delle possibili nuove disposizioni attraverso l’inserimento di una disposizione ad hoc.
Inoltre il requisito della proporzione tra attività esercitata da parte del destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed entità delle misure di gestione del rischio permane nel nuovo assetto; infatti l’articolo 16 («procedure di mitigazione del rischio») espressamente prevede che «i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare».