Arriva codice tributo «aumenta-contributi»
L’Ape volontario a oltre un anno dalla sua istituzione sulla carta (legge di bilancio 2017) ancora non è operativo. In compenso c’è già il codice tributo che i datori di lavorodovranno usare se vorranno incrementare il montante contributivo di un dipendente che decide di utilizzare l'anticipo, dando così vita all’Ape aziendale, “cugino” di quello volontario.
La legge di bilancio del 2017 ha previsto (articolo 1, comma 172 della legge 232/2016) la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, anche per il tramite di enti bilaterali e fondi di solidarietà, di finanziare il prestito a garanzia pensionistica attraverso il conferimento di una “dote contributiva” a favore del dipendente che sceglie di attivare l’Ape volontario.
Il debutto dell’Ape volontario e aziendale è tuttavia al momento bloccato dalla mancata pubblicazione dei due accordi quadro bancari e assicurativi che il Garante della privacy ha approvato in via condizionata. Tant’è che la legge di bilancio 2018 approvata poco prima dello scorso Natale ha prorogato fino alla fine del 2019 la sperimentazione dell’Ape volontario, inizialmente prevista fino al termine del 2018.
Negli stessi giorni del voto della legge di bilancio, però, a opera della risoluzione dell’agenzia delle Entrate numero 155/E del 20 dicembre 2017 , è stato introdotto un nuovo codice tributo per il modello F24 elementi identificativi, denominato «Ape volontaria incremento montante».
Il codice “Apev” andrà imputato nella sezione Erario del modello F24 Elide, indicando il tipo “I” e l’anno di riferimento, nonché l’importo della contribuzione versata in unica soluzione a incremento del montante contributivo del dipendente; la risoluzione specifica che nel campo “elementi identificativi” andrà inserito il codice fiscale del lavoratore a favore del quale è conferito il versamento.
Oltre ai due accordi quadro, per potere sbloccare l’Ape aziendale è anche necessario che l’Inps dirami una circolare che delinei l’iter da seguire, nonché le modalità di accesso ai simulatori che consentiranno di verificare il rapporto fra entità dell’anticipo fruito e misura del prelievo mensile sulla pensione.
Infatti, sia nel caso dell’Ape volontario che di quello aziendale, il meccanismo di base è il medesimo: a fronte di una indennità mensile esente da tassazione (pari al massimo al 90% della pensione maturata), l’assicurato dovrà restituire, attraverso un prelievo ventennale sulla propria pensione, il capitale fruito, interessi, premio del fondo di garanzia e premio assicurativo.
Il peso della restituzione del prestito sarà attutito dal riconoscimento di un credito d’imposta pari alla metà dei costi finanziari e a quelli assicurativi. Nel caso dell’Ape aziendale, tuttavia, l’incidenza delle rate di restituzione potrà essere ulteriormente ridimensionata dall’iniezione di contributi concordata fra azienda e dipendente, che sarà pari almeno al valore della contribuzione volontaria corrispondente alla durata dell’Ape, senza un limite massimo prefissato. Tale conferimento sarà diretto, da parte dell’azienda a Inps, senza alcun extra costo.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 155/E/2017