Imposte

Asseverazione in bilico per i mini-lavori agevolati

Non è sempre facile attuare le deroghe al Dl Antifrodi operative dal 4 febbraio

di Giorgio Gavelli

Nell’ambito dei bonus casa, tra gli aspetti da precisare meglio ci sono senz’altro le deroghe al preventivo ottenimento dell’asseverazione di congruità dei prezzi e del visto di conformità per gli interventi agevolabili coi bonus edilizi realizzati in edilizia libera o di importo complessivo non superiore ai 10mila euro (bonus facciate escluso), frutto della modifica operata dalla legge di Bilancio 2022 al testo del comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020.

È una delle novità più impattanti intervenute sui bonus edilizi e – a livello operativo – è divenuta oggetto di comunicazioni di opzione dal 4 febbraio, grazie all’aggiornamento della procedura telematica da parte delle Entrate.

I punti già chiariti

Grazie agli atti parlamentari, è stato chiarito che le due fattispecie – intervento in edilizia libera ovvero complessivamente con spese non superiori ai 10mila euro anche in condominio – devono intendersi, appunto, come alternative e non cumulative (nonostante la congiunzione “e” utilizzata dal legislatore). Un altro aspetto da definire riguardava la decorrenza: limitarne gli effetti alle spese sostenute nel 2022 (o, addirittura, agli interventi iniziati da tale data) sarebbe stato ben poco razionale. Ed in effetti la Faq apparsa sul sito delle Entrate il 28 gennaio conferma la soluzione più logica (e meno discriminatoria a fronte di situazioni analoghe), ossia l’applicazione collegata alle comunicazioni di opzione trasmesse a decorrere dal 1° gennaio scorso.

L’esclusione del bonus facciate, letteralmente, avrebbe potuto riferirsi alla sola deroga quantitativa (importo fino a 10mila euro) e non a quella qualitativa (edilizia libera), ma nel corso di Telefisco (e poi con apposita Faq) l’Agenzia ha confermato l’opinione diffusa che anche i piccoli interventi di imbiancatura della facciata necessitano di asseverazione prezzi e visto.

I casi incerti

Ma ci sono tante altre questioni che attendono conferme ufficiali.

Come calcolare l’importo di 10mila euro, in presenza di più interventi differenziati (ad esempio: sostituzione caldaia e infissi), ciascuno sotto soglia ma «complessivamente» (termine di legge non meglio definito) sopra soglia? Cambia qualcosa se uno dei due interventi gode del 110%? E come regolarsi in presenza di più beneficiari che si ripartiscono la spesa, finendo singolarmente sotto soglia? O, ancora, in caso di saldo sotto soglia di un importo complessivamente maggiore già in parte ceduto/scontato con comunicazione trasmessa nel 2021? O di cessione sotto soglia di rate residue di un intervento complessivamente sopra soglia?

La scelta di collocare gli esoneri nel testo dell’articolo 121 ha poi alcuni riflessi su cui occorre fare attenzione. Sicuramente essi si applicano alle opzioni per la cessione/sconto di tutti gli interventi ivi citati, ma l’asseverazione di congruità dei prezzi continua ad essere richiesta, senza alcuna deroga (e anzi con il riferimento ai nuovi valori Mite), dal Dm Requisiti per gli interventi “ecobonus”. Per cui una sostituzione caldaia da 7mila euro, ha sempre quest’onere aggiuntivo, sia che si scelga di detrarre sia che si opti per la cessione o lo sconto. È in base al contenuto dei commi 11 e 13 dell’articolo 119, asseverazioni di congruità e visti sono richiesti, a tutt’oggi, senza deroghe, in ambito superbonus, sia per cedere/scontare sia in caso di utilizzo del bonus in dichiarazione – con alcune eccezioni per il visto legate al tipo di dichiarazione presentata.

Da sistemare anche la relazione tra «inizio lavori» (requisito richiesto dalla circolare 16/E/2021 per cedere le spese dei bonus minori) e deroga al visto in caso di edilizia libera. In particolare si tratta di attribuire un contenuto al concetto di «inizio lavori», che si potrebbe far coincidere con la data contenuta nella comunicazione urbanistica ovvero, proprio in caso di edilizia libera, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta al contribuente, come venne fatto per il bonus mobili (circolare 29/E/2013).

Insomma, la semplificazione volta a rendere meno costosi gli interventi edilizi agevolati meno rilevanti è sicuramente positiva, ma per evitare dubbi e contenziosi diversi nodi sono ancora da sciogliere.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©