Adempimenti

Atenei non statali, tetti confermati per la detrazione del 19%

immagine non disponibile

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Restano confermati anche per l’anno d’imposta 2017 gli importi detraibili delle spese universitarie non statali stabiliti per le annualità precedenti . È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (serie generale n. 64/2018) il decreto del ministero dell’Istruzione del 28 dicembre scorso che fissa i tetti di spesa massima detraibile per l’iscrizione ai corsi di laurea e post laurea delle università non statali.

Il decreto è il frutto delle modifiche introdotte dalla legge 107/2015 e successivamente dalla legge 208/2015, che hanno riformulato l’articolo 15, comma 1 lettera e) del Tuir che prevede la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, per le università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Istruzione da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L’importo massimo detraibile è stato diversificato, in relazione alle singole aree disciplinari, prendendo in considerazione la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti. All’interno del decreto, vi è anche una lista contenente il raggruppamento dei corsi di laurea suddivisi per area.

Un’ulteriore differenziazione è stata gestita anche per zona geografica; questo con il fine di rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali con quelle statali.

Con il decreto è stato individuato anche il livello di spesa massimo detraibile, riferito agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. Agli importi stabiliti dal decreto va sommato l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio. Si ricorda poi che i limiti stabiliti nelle tabelle si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.

Il limite individuato dal decreto del Miur include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare n. 18/E/2016).

Infine, per quanto attiene i documenti di spesa da conservare, per dimostrare il corretto sostenimento delle spese sarà necessario conservare i bollettini bancari o postali recanti gli importi pagati nel corso del 2017.

Decreto del Miur del 28 dicembre 2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©