Attività d’impresa necessaria per B&B e case vacanze
Lo svolgimento in forma occasionale obbliga al pagamento del saldo
L’esonero previsto per le attività di bed & breakfast e per le case vacanze richiede che le stesse siano svolte in forma imprenditoriale. La risposta del dipartimento delle Finanze scioglie il dubbio interpretativo posto dalla formulazione delle norme di legge anche in questo caso in senso restrittivo.
L’articolo 177 del Dl 34/2020 e l’articolo 78 del Dl 104/2020 hanno disposto l’esenzione, rispettivamente, per la prima rata di acconto e per il saldo con riferimento, tra l’altro, agli immobili degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze e dei bed & breakfast. L’agevolazione è tuttavia condizionata al fatto che il soggetto passivo coincida con il gestore. Le fattispecie innanzi indicate, diversamente dalle altre pure elencate nelle medesime disposizioni di legge, si caratterizzano per il fatto che ben possono essere svolte in forma non imprenditoriale. Ci si è chiesti pertanto se anche in tale eventualità, piuttosto frequente nella pratica, competa l’esenzione.
Secondo una tesi, la figura del gestore, per sua natura, presupporrebbe l’esercizio d’impresa dell’attività agevolata. In senso opposto, si è rilevato come, in realtà, il sostantivo “gestore” sia di per sé neutro rispetto alle modalità di svolgimento della prestazione. Il Mef ha adottato la prima interpretazione, facendo leva, anche questa volta, sulla documentazione relativa al reperimento delle risorse per far fronte al beneficio in esame.
Viene pertanto evidenziato che nella nota metodologica che fa parte integrante del decreto n. 2 del 22 luglio 2020 del ministro dell’Interno emanato di concerto con il ministro dell’Economia, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 177 del Dl 34 del 2020, è stato specificato, con riferimento proprio alle ipotesi di cui alla lettera b) dell’articolo 177, che «per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti Imu dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici Ateco».
Pertanto, tutti i gestori di bed & breakfast e di case vacanze che svolgono in via occasionale tale attività dovranno versare il saldo entro il 16 dicembre prossimo. Laddove non fosse stato pagato l’acconto d’imposta, in adesione alla tesi estensiva della previsione di legge, occorrerà valutare l’opportunità di effettuare il ravvedimento. A tale riguardo, si ricorda che, essendo decorsi oltre novanta giorni dalla scadenza di giugno, la regolarizzazione costerebbe la sanzione ridotta del 3,75% (un ottavo del 30%), oltre gli interessi legali.
Si ricorda infine che, per effetto dell’articolo 8 del Dl 157/2020, la condizione di legge è rispettata ogniqualvolta il gestore è il soggetto passivo dell’imposta, anche se non proprietario dell’immobile. Si pensi ad esempio al caso dell’usufruttuario o al titolare del diritto di superficie sull’unità immobiliare.