Attività mai partita, sì al rimborso se l’Iva non è stata già recuperata
Prassi derogata per i casi di restituzione con escussione di garanzia bancaria
Il diritto al rimborso dell’Iva spetta anche se l’attività prevista non è stata avviata. Con la risposta 584 le Entrate confermano il principio, ma aggiungono che il rimborso non sarebbe possibile se l’operatore recupera l’Iva, anche con l’escussione di una garanzia bancaria.
Nella fattispecie, Alfa ha stipulato un contratto di locazione di un immobile (albergo) condizionato alla sua ristrutturazione da parte del locatore e ha versato un milione di euro, oltre Iva, a titolo «di rimborso di parte dei costi» per la riqualificazione, ottenendo una garanzia bancaria pari all’importo dell’imponibile, da escutere qualora l’edificio non sia consegnato nei tempi previsti. Il locatore non rispetta le tempistiche, scatta la risoluzione contrattuale e Alfa escute la garanzia.
L’agenzia delle Entrate ricorda che, secondo la giurisprudenza comunitaria (ordinanza 18 maggio 2021, causa C-248/20), l’impiego dei beni e dei servizi determina solo l’entità della detrazione ma non incide sulla nascita del relativo diritto e, pertanto, il recupero dell’imposta è ammesso anche se l’attività economica inizialmente prevista (e per la quale è stato sostenuto il costo) non è stata realizzata a causa di circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore.
Analogamente, la prassi domestica (circolare n. 328/1997) ammette la detrazione senza dover attendere l’effettivo utilizzo del bene/servizio, a condizione che si tratti di un costo inerente all’attività. Sulla stessa linea è la giurisprudenza nazionale (Cassazione 23994/2018) che consente la detrazione per le attività di carattere preparatorio anche in assenza di operazione attive.
L’esito della risposta sembrerebbe a questo punto scontato e il rimborso legittimo. Le Entrate, tuttavia, ricordano che a fronte di un’operazione assoggettata a Iva sorgono tre distinti rapporti (amministrazione finanziaria-cedente, cedente-cessionario e cessionario-amministrazione) e che il principio della neutralità postula l’esclusione di una perdita di gettito per l’erario. Conseguentemente, afferma la risposta, l’Iva non potrebbe essere chiesta a rimborso da Alfa se la stessa ne avesse già ottenuto la restituzione (anche) escutendo la garanzia bancaria.
Il ragionamento (almeno per come sinteticamente esposto) desta qualche perplessità, considerando che fuori dai casi di frode o di “costruzioni” volte ad abusare della detrazione, il recupero dell’imposta non causerebbe perdite per l’erario. Anzi, incassando l’Iva da chi ha emesso fattura e non ammettendone il rimborso in capo al destinatario, sarebbe proprio il principio della neutralità a poterne essere pregiudicato.