Aumento di capitale con prezzo minimo
Il prezzo di collocamento di un aumento di capitale sociale che sia deliberato senza concedere ai soci il diritto di opzione, può non essere fissato nella delibera di emissione in quanto è legittimo adottare la delibera di aumento del capitale sociale senza opzione stabilendo solo il prezzo minimo di emissione e concedendo agli amministratori la facoltà di collocare le nuove azioni anche a un prezzo maggiore rispetto a detto prezzo minimo, e ciò sia a loro discrezione sia in base a criteri o parametri predeterminati nella delibera di emissione dell’aumento di capitale.
È questo il punto centrale della nuova massima H.G.39 di recente elaborata dai notai del Triveneto, la quale aggiunge tre corollari:
a) sono altresì legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione in cui il prezzo di emissione non sia determinato ma sia determinabile secondo criteri oggettivi;
b) la somma dei prezzi effettivamente richiesti per la sottoscrizione delle nuove azioni non può comunque essere inferiore all’importo complessivo del deliberato aumento di capitale sociale;
c) in tutte le suddette situazioni il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione deve essere espresso con riferimento al prezzo minimo stabilito nella delibera di emissione dell’aumento di capitale (o con riferimento agli eventuali criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizioni adottati nella delibera che decide l’aumento del capitale sociale).
Sempre in tema di aumento del capitale sociale, la nuova massima H.G.40 dei notai triveneti dispone poi che è legittima la deliberazione di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione dei soci, la quale subordini il diritto di sottoscrizione dei soggetti cui è destinato il deliberato aumento di capitale sociale, al verificarsi di «determinati eventi non meramente potestativi».
Ad esempio un fondo di investimento potrebbe essere interessato a entrare in una società in difficoltà a condizione che si raggiunga un accordo con il ceto creditorio per il suo rilancio (in questi casi i creditori tendono a subordinare il loro consenso al piano di rilancio alla condizione che sia “garantito” l’ingresso in società del fondo di investimento, di contro i vecchi soci non sono interessati ad offrire nuovo capitale al fondo se prima non si raggiunga l’accordo con i creditori).
Ancora nell’ambito delle operazioni sul capitale sociale, la nuova massima H.G.41 dei notai del Triveneto, osserva che la legge non dispone un termine massimo entro il quale un aumento di capitale sociale debba essere sottoscritto (dai soci o da terzi estranei alla compagine sociale). Infatti, la legge prescrive unicamente che:
a) la delibera di aumento del capitale sociale deve prevedere il termine entro il quale le azioni di nuova emissione devono essere sottoscritte (articolo 2439, comma 2, del Codice civile);
b) ai soci cui spetta il diritto di opzione deve essere concesso un periodo di almeno 15 giorni per l’esercizio dell’opzione, decorrente dal giorno di pubblicazione dell’offerta nel Registro delle imprese (articolo 2441, comma 2, del Codice civile).
Da questo panorama normativo, la nuova massima desume dunque che, qualora l’interesse sociale lo esiga, si rende legittimo far coincidere il termine finale di sottoscrizione con un periodo particolarmente lungo, anche di anni, fermo restando che non è configurabile questa soluzione nel caso in cui si tratti di un aumento di capitale deliberato a copertura delle perdite che portino il capitale al di sotto del minimo di legge.