Autofattura elettronica per gli acquisti da agricoltori esonerati
L’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019 affronta il tema della autofattura per gli acquisti presso gli agricoltori esonerati, ma non spiega le modalità di redazione.
Il caso assai frequente è quello in cui un operatore commerciale acquisti prodotti agricoli o servizi presso imprese agricole che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. In questo caso ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72, l’acquirente deve emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto Iva indicandovi l’imposta in misura corrispondente alle percentuali di compensazione (ad esempio per l’acquisto di bovini 7,65% anziché 10% vedi anche Dm 29 marzo 2019) e registrarla distintamente nel registro degli acquisti oltre che consegnarne una copia al cedente.
La circolare 14/E, al capitolo 6.1, precisa che l’autofattura vera e propria è quel documento contenente i medesimi elementi di una normale fattura che però se ne differenzia in quanto l’emittente non è il cedente ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del soggetto che effettua l’operazione. La circolare cita tra le ipotesi di autofattura vera e propria anche quella relativa agli acquisti presso produttori agricoli esonerati. L’enunciazione faceva ben sperare che finalmente l’Agenzia fornisse qualche indicazione in ordine all’emissione di tale documento nella forma elettronica, ma invece niente da fare. Il documento di prassi, nel capitolo dedicato alla compilazione dei documenti conferma che nel formato elettronico il “tipo di documento” “TD20” riguarda soltanto la autofatture emesse al fine della regolarizzazione degli acquisti quando non è pervenuta la fattura entro il termine di quattro mesi (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997), ma non per gli altri casi di autofattura. Quindi anche per la fattura relativa agli acquisti presso agricoltori esonerati deve essere utilizzato il “tipo documento “ “ TD01” ovvero quello della normale fattura di vendita. La circolare fornisce dettagliatamente le modalità per l’emissione dell’autofattura per tutti gli altri casi ma non per quella in agricoltura.
Ne consegue che per gli acquisti presso agricoltori esonerati il documento deve essere emesso come autofattura dall’acquirente ovviamente in forma elettronica. L’emittente indica se stesso anche come destinatario, ma poi deve avvertire l’agricoltore della presenza dell’autofattura nella sua area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate. Al riguardo la circolare n. 14/E, capitolo 6.1 precisa che per gli agricoltori esonerati l’acquirente che ha emesso l’autofattura consegna al cedente il documento in forma cartacea (analogica o informatica) affinché quest’ultimo possa conservarla numerandola progressivamente.
Nel settore agricolo si presenta anche il caso della fattura emessa in nome e per conto.
Si tratta della particolare procedura stabilita dall’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/72 che consente alla società cooperative agricole di emettere la fattura per conto dei soci che conferiscono i prodotti agricoli e di consegnarne quindi copia per i successivi adempimenti previsti in materia di Iva.
La procedura di emissione della fattura elettronica richiede che venga attivato il campo “soggetto emittente” con i dati della cooperativa mentre il socio risulterà come cedente ed ancora la coop come destinatario. Quindi la cooperativa emette la fattura per conto del socio numerandola progressivamente per ciascun socio, adottando la procedura con il codice CC (cessionario/committente).
La coop deve inviare al socio il duplicato del file Xml o copia della fattura cartacea (in pdf) eventualmente con la relativa ricevuta di consegna pervenuta dal Sdi. Il socio ha la facoltà di prelevare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi” . Quindi il socio potrà procedere alla registrazione e conservazione.
Agenzia delle Entrate, circolare 14/E del 17 giugno 2019