Autonomi, la deduzione delle spese di formazione taglia fuori i forfettari
La nuova deduzione delle spese di formazione fino a un limite massimo di 10mila euro annui prevista dal Jobs act autonomi esclude i contribuenti forfettari i quali, in ragione delle specifiche modalità di determinazione del reddito imponibile, non hanno diritto alla deduzione analitica dei costi. Ma procediamo con ordine. Con l’applicazione della nuova legge a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dal 2017, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10mila euro (nuova formulazione dell’articolo 54, comma 5 del Tuir).
In base alla disciplina in vigore fino al 2016, le suddette spese erano deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Con la circolare 35/E del 2012 l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che tale limitazione operava anche per le spese sostenute per la formazione obbligatoria da parte degli iscritti ad albi professionali.
La modifica normativa rimuove pertanto questo limite con la finalità di incentivare la formazione dei professionisti, i quali potranno dedurre integralmente, nel rispetto del plafond di 10mila euro, i relativi costi. Tra le spese di formazione deducibili, inoltre, sono ricompresi i costi di viaggio e soggiorno sostenuti per la partecipazione agli eventi.
Tuttavia tale incentivo non opererà, come già accennato, nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
In tale regime, infatti, il reddito imponibile, su cui si applica la tassazione sostitutiva, si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nell’anno, senza sottrarre analiticamente i costi sostenuti. I coefficienti di redditività sono definiti in base all'attività svolta (78 per cento per i professionisti). Nella determinazione del reddito, in sostanza, non rilevano i costi sostenuti, mentre gli unici elementi deducibili analiticamente sono i contributi previdenziali.
In ragione di tale peculiarità nella determinazione del reddito, le spese di formazione, ancorché sostenute in funzione dell’assolvimento di un obbligo di legge, non trovano riconoscimento per i lavoratori autonomi che si avvalgono del forfait. Si ricorda che per effetto dell’articolo 7 del Dpr 137/2012 di riforma delle professioni, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e della collettività, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali. Dunque, in presenza di costi significativi sostenuti per tale scopo (si pensi, ad esempio, alla quota di iscrizione ad un master qualificato) il regime forfettario risulta particolarmente penalizzato.
Le medesime considerazioni sono estendibili anche alle ulteriori misure indicate nel comma 5 dell’articolo 54, secondo cui sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute (entro il limite annuo di 5mila euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali erogati da organismi accreditati (agenzie del lavoro), nonché gli oneri assicurativi a copertura dei rischi contro il mancato pagamento delle prestazioni professionali. Per i forfettari tali misure risultano inapplicabili.