Autonomi, con il Jobs Act spese di aggiornamento deducibili fino a 10mila euro
Per le spese di aggiornamento dei professionisti, il tetto annuo dei 10.000 euro sostituisce la pregressa deducibilità limitata al 50%, che contrastava in maniera evidente con l'obbligo deontologico alla frequenza. I costi di viaggio e soggiorno collegati all'aggiornamento non sono più disciplinati in modo specifico, per cui rientreranno nell'ambito delle regole generali riguardanti questa tipologia di spesa. Sono queste le principali novità contenute all'articolo 8 del “jobs act” sul lavoro autonomo, licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato per la definitiva approvazione.
L'attuale testo dell'articolo 54, comma 5, del Tuir prevede una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfetizzando quindi sempre l'inerenza (circolare 35/E/2012), quasi che la partecipazione a tali eventi abbia (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago).
La modifica normativa prevede, invece, la deducibilità integrale per «le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» con il limite annuo di 10.000 euro di spese sostenute (in quest'ambito vige il principio di cassa). Evidentemente, il tetto massimo viene considerato molto più idoneo a prevenire rischi di abuso della limitazione di deducibilità.
Non essendo prevista una decorrenza specifica, la modifica entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in “Gazzetta” (articolo 22 del progetto di legge).
Inoltre, lo stesso articolo 8 del provvedimento prevede l'integrale deducibilità:
entro il limite annuo di 5.000 euro, per le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
senza limitazione, per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
Almeno per quest'ultima voce, la disposizione non pare a contenuto innovativo, ma resa a mero scopo di chiarimento. È evidente, infatti, che tutto ciò che è inerente all'attività è, per ciò stesso, deducibile (per cassa) dal reddito di lavoro autonomo, senza necessità che una norma lo preveda espressamente.