Professione

Autonomi iscritti alla gestione separata Inps, così i contributi nel quadro RR e la rateazione

La circolare 88 dell’istituto detta le regole su Redditi e ersamenti per artigiani, commercianti e professionisti

di Antonello Orlando

La circolare 88/2021 di Inps, apparsa nella giornata di lunedì 21 giugno, ha fornito le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi persone fisiche, con le regole per rateizzazione e compensazione dei contributi di artigiani, commercianti e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps per il saldo del 2020 e l'acconto del 2021.

I contributi dovuti sulla quota di reddito ulteriore rispetto al minimale, per artigiani e commercianti, e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata (che non ha un minimale obbligatorio di versamento) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi entro il 30 giugno 2021 o entro il 30 luglio 2021, per il saldo del 2020 e per primo acconto per il 2021, e - per il 2° acconto 2021 - non oltre il 30 novembre.

Nel caso di versamento tra il 1° e 30 luglio 2021 (saldo 2020 e 1° acconto 2021) dovrà essere applicata la maggiorazione dello 0,40%, senza alcuna applicazione di importi sanzionatori.

Tali interessi dovranno essere esposti con le causali: “API” (artigiani) insieme alla codeline Inps; “CPI” per commercianti con la codeline Inps; “DPPI” per i liberi professionisti iscritti a gestione separata.

La circolare 88 riporta la possibilità di rateizzare il versamento per artigiani e commercianti solo in riferimento alla quota eccedente il minimale, mentre i liberi professionisti possono rateizzare i contributi a saldo 2020 e il primo acconto 2021; in entrambi i casi la rateizzazione dovrà esaurirsi entro il 30 novembre. Il paragrafo 5 ricorda la facoltà di compensare i contributi versati oltre il debito effettivo.

Artigiani e commercianti compensano l'importo a credito, emergente dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello Redditi 2021 con il modello F24, indicando come periodo di riferimento l'anno 2020 e l'importo che si intende compensare. Il modello F24 dovrà riportare la causale contributo AP o AF (artigiani) ovvero CP o CF (commercianti), il codice sede, nonché il codice Inps che consta di 17 caratteri. Gli iscritti alla Gestione separata possono portare in compensazione l'importo esposto al rigo RR8, colonna 4, della sezione II con la contribuzione dovuta (relativa alla somma da versare come acconto 2021) con altri tributi, indicando “2020” come periodo di riferimento.

Per i crediti anteriori al 2019, non utilizzati in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione, dovrà essere presentata istanza di rimborso ovvero istanza di autoconguaglio. Il quadro RR del modello Redditi PF2021 ospita le due sezioni rispettivamente dedicate ad artigiani e commercianti e ai liberi professionisti iscritti a gestione separata.

Per i contributi previdenziali degli artigiani e commercianti resta invariata la platea degli iscritti, ovvero tutti i titolari di imprese artigiane e commerciali e i titolari di una posizione assicurativa per sé e per i familiari collaboratori che prestano l'attività lavorativa nella medesima impresa. Per i soci di società a responsabilità limitata con iscrizione alla gestione degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile sarà pari alla parte del reddito d'impresa maturato dalla Srl in misura corrispondente alla quota di partecipazione agli utili anche non distribuiti, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti.

Nella circolare 88 si riporta la novità, già annunciata con la circolare 84/2021 secondo cui gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, classificati quali redditi di capitale, non sono imponibili nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa, contrariamente a quanto disciplinato dall'istituto con circolare 102/2003. Per i contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti vanno inseriti i dati dei soggetti che svolgono attività abituali (articolo 53, comma 1, del Tuir) e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata.

I professionisti obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (contributo soggettivo) presso le Casse di previdenza privatizzate e i professionisti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale a un'altra forma di previdenza assicurativa non sono tenuti alla compilazione della sezione II e, quindi, al versamento contributivo, al contrario di quelli non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa o che hanno esercitato la facoltà di non iscriversi e/o versare eventualmente prevista dai rispettivi ordinamenti previdenziali.

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