Controlli e liti

Autotutela monca senza obbligo di risposta da parte dell’ufficio

L'esempio virtuoso di una Dre che ha annullato l’atto sbagliato

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L'autotutela dà segni di vita, grazie a un ufficio che annulla un atto sbagliato. La notizia non ha nulla di speciale, eccetto il fatto che sono pochi i funzionari degli uffici si assumono la responsabilità di annullare l'atto sbagliato. Ecco i fatti.

L’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, notifica ad un contribuente una cartella con richiesta di complessivi 10.961,21 euro, per spese di giudizio a seguito di sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, per dei contenziosi con l'agenzia della Entrate, direzione provinciale di Catania. Il contribuente, che aveva chiuso le liti con la definizione agevolata delle liti pendenti, sperava di avere messo la parola “fine” al contenzioso con il Fisco. Per legge, la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello per le spese di giudizio; è infatti stabilito, articolo 6, comma 13, del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, che «Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiederle alla parte soccombente. Ne consegue che:

- nei casi in cui, per la lite che è stata definita, in uno o più gradi di giudizio, sia stata pronunciata sentenza favorevole al contribuente anche sotto il profilo delle spese, la condanna dell'agenzia delle Entrate, a pagare le spese di giudizio, esclude che il contribuente possa pretendere il pagamento da parte dell’ufficio, in quanto la chiusura della lite comporta la rinuncia a tutti gli effetti processuali del giudizio;

- allo stesso modo, nei casi in cui, per la lite oggetto di definizione, è stata pronunciata sentenza favorevole all'ufficio, anche sotto il profilo delle spese, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, quest'ultimo non deve più pagare le spese di giudizio.

La notifica della cartella ha quindi sorpreso il contribuente, che avrebbe dovuto iniziare un nuovo contenzioso “resuscitato” per le spese di giudizio non dovute. Per evitare spese inutili, prima di presentare il reclamo – mediazione, e così aprire un nuovo contenzioso, il contribuente presenta quindi un’istanza di annullamento in autotutela all’ufficio di Catania. Per fortuna, l’ufficio, anche se all'ultimo giorno utile per aprire un nuovo contenzioso, comunica, il 10 dicembre 2021, di avere annullato la cartella in quanto le spese di giudizio non sono dovute a seguito della definizione della lite.

L’intervento dell'ufficio di Catania, con accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela, è lodevole perché è diventato una rarità. Per una vera autotutela, è invece necessario che il Fisco sia obbligato a rispondere alle istanze dei cittadini. Perché l'autotutela, così com'è, senza obbligo di risposta in tempi certi, serve a poco o nulla.

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