Adempimenti

Avvisi bonari, dai registratori telematici alla formazione «4.0» i codici tributo per restituire i bonus

La risoluzione 10/E definisce le modalità per restituire crediti non spettanti nei casi in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente chiesto

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il modello F24 si arricchisce di nuovi codici. Con la risoluzione 10/E del 16 febbraio 2021, l'agenzia delle Entrate ha infatti istituito nuovi codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, di cui all'articolo 36 - bis del Dpr 600/1973. Dal tax credit per l’adeguamento o l’acquisto dei registratori telematici per memorizzazione e invio dei corrispettivi elettronici a quello per la formazione «4.0» sono diverse le agevolazioni per cui si definiscono i codici per la restituzione.

Con i nuovi codici si potranno restituire crediti d'imposta non spettanti, più sanzioni e interessi, nei casi in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente chiesto.

In questo caso, deve essere compilato un modello F24 nel quale i codici sono riportati nella sezione «Erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», indicando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma «AAAA») reperibili all'interno della stessa comunicazione di irregolarità inviata a norma dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Questo articolo detta le regole per il controllo automatico delle dichiarazioni dei contribuenti, con la liquidazione automatizzata delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Le somme che, a seguito dei controlli automatici risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se si pagano le somme dovute con il modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questo caso, l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad un terzo, di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%, e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione di irregolarità.

Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione, e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Nella lunga lista dei nuovi codici, per restituire il credito d'imposta per l'acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono istituiti i codici 951D per l'imposta, 952D per gli interessi e 953D per le sanzioni. Il numero di riferimento per il versamento spontaneo è invece il codice tributo 6899.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©