Controlli e liti

Avvisi su più annualità, l’Agenzia deve ricalcolare la sanzione unica

La Cgt Puglia 195/26/2023 impone all’ufficio di tener conto dell’esito del contenzioso

Nella applicazione del cumulo giuridico ai fini dell’irrogazione della sanzione unica, ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, si deve tener conto delle violazioni, della stessa indole, contestate in altri periodi d’imposta, nonché delle sentenze che rideterminano gli imponibili. È questo il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria della Puglia nella sentenza 195/26/2023 (presidente Ventura, relatore Celentano).

La vicenda contenziosa prende le mosse da una verifica eseguita per i periodi d’imposta dal 2008 al 2013. A seguito del controllo, l’Agenzia notificava plurimi avvisi di accertamento, con i quali muoveva contestazioni per tutte le annualità oggetto di verifica. Il contribuente impugnava gli atti impositivi. In particolare, nel ricorso contro l’avviso emesso per l’anno 2011 eccepiva, tra l’altro, l’errata determinazione delle sanzioni. Da quanto sembra, l’ufficio non aveva correttamente applicato l’articolo 12, comma 5 del Dlgs 472/1997, riferito alla sanzione unica in presenza di una progressione di violazioni nell’arco di più periodi d’imposta.

L’adita Cgt accoglieva parzialmente il ricorso, limitandosi a ridurre l’entità degli imponibili accertati, senza affrontare l’eccezione sulle sanzioni. Il contribuente proponeva appello, accolto parzialmente dalla Cgt.

Il collegio ha confermato il recupero a tassazione, nella misura ridotta in primo grado. Quanto alle sanzioni, la Cgt ha accolto l’eccezione del contribuente e rimesso all’Agenzia la determinazione della sanzione unica. In particolare, i giudici hanno precisato che la sanzione complessiva deve necessariamente tener conto dell’esito del contenzioso relativo alle altre annualità, i cui giudizi risultavano, in alcuni casi, ancora pendenti.

Sembra trovare accoglimento la tesi di parte circa la violazione delle regole in tema di continuazione tributaria, ex articolo 12, comma 5, in cui sarebbe incorso l’ufficio in sede di notifica dell’atto per il periodo d’imposta 2011. Tuttavia da questo accoglimento, non dettagliato nelle motivazioni, il giudice non fa conseguire l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni, inglobato nell’avviso di accertamento, ma solamente un obbligo di rideterminazione in capo all’ufficio che tenga conto, peraltro, anche della rimodulazione degli imponibili decisi con la sentenza.

Su quest’ultimo aspetto, in verità, la Cgt non sembra allineata all’orientamento della Cassazione sotto due profili: il potere circa la rideterminazione della sanzione unica spetta «all’ultimo giudice», ovvero il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’atto riguardante l’ultima annualità contestata (Cassazione 5648/2020); tale potere del giudice è autonomo, ovverosia egli può rideterminare la sanzione unica senza necessità di rimettere all’ufficio tale onere (Cassazione 22477/2022).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©