Avvocati pronti per il cumulo
Gli iscritti alla Cassa forense che chiederanno la pensione di vecchiaia in cumulo dovranno mantenere l’iscrizione all’albo e versare i contributi all’ente di previdenza anche durante il periodo che intercorre tra quando l’Inps inizia a pagare la sua quota (66 anni e 7 mesi di età nel 2017) e la maturazione del requisito anagrafico richiesto dalla Cassa stessa (68 anni).
Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 2/2017 approvata dall’ente di previdenza a seguito dell’estensione del cumulo ai contributi versati nelle casse dei professionisti, avvenuta a opera della legge di bilancio 2017.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo applicabile alla quota cassa forense di tutte le pensioni in regime di cumulo si seguono le disposizioni generali del regolamento delle prestazioni. Quindi a fronte di almeno 33 anni di contributi (ottenibili però sommando i periodi non coincidenti versati nelle varie gestioni) si utilizza il sistema retributivo; se gli anni sono di meno, si usa quello contributivo.
Cassa forense invierà all’Inps, per quanto di competenza, tutte le domande di cumulo già ricevute, ma l’erogazione delle pensioni potrà avvenire solo dopo la firma di una convenzione tra i due enti.
La circolare n.2/17 della Cassa Forense