Professione

Avvocati in società multidisciplinari

di Angelo Busani

La società tra avvocati può essere costituita ed esistere anche in forma di società con oggetto multidisciplinare, e cioè pure per l’esercizio di professioni “protette” diverse da quella di avvocato: lo afferma l’Ordine degli avvocati di Milano in una nota del 7 febbraio 2018 (prot. n. 32/18) in risposta a un quesito dei Notai di Milano.

Il dubbio sorge perché, mentre l’articolo 4 della legge professionale forense (legge 247/2012), ammette esplicitamente la multidisciplinarietà per le associazioni professionali delle quali faccia parte un avvocato, la stessa previsione di multidisciplinarietà non è così chiaramente esplicitata nel successivo articolo 4-bis (introdotto dalla legge 12/2017), e cioè la norma che disciplina la “nuova” società tra avvocati.

Ai sensi dell’articolo 4, legge 247/2012, alle associazioni tra avvocati possono dunque partecipare, oltre che gli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del ministro della Giustizia (il dm 4 febbraio 2016 n. 23), il quale enumera ben 19 professioni ordinistiche che possono associarsi con gli avvocati: dai geologi ai veterinari, dai chimici ai biologi, a commercialisti, ingegneri e architetti, eccetera.

L’articolo 4 sancisce poi che la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti; e che le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.

Quanto, invece, alle società tra avvocati, la legge è un po’ reticente, come detto, sul punto della multidisciplinarietà. Ma, evidentemente, non è questo un problema, in quanto, se possono esistere associazioni tra avvocati multiprofessionali, sarebbe poco plausibile che non possano esistere società tra avvocati aperte all’esercizio di altre professioni. E ciò, a maggior ragione, quando si pensi che la legge consente alle società tra avvocati di essere partecipate anche soci non avvocati, solo che vi sia il rispetto delle seguenti limitazioni:

- i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

- il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

- i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Parere dell'Ordine degli avvocati di Milano del 7 febbraio 2018

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