Imposte

Beni inviati a piattaforme logistiche nella Ue: ai fini Iva la cessione è doppia

L’interpello 273/2020 chiarisce che l’operazione va «scomposta» in due segmenti distinti

immagine non disponibile

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

L’invio dei beni presso una piattaforma logistica in altro Stato Ue, ai fini del successivo trasferimento a clienti comunitari di altri Stati membri configura una cessione intracomunitaria assimilata (ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), Dl 331/93), in linea con le previsioni dell’articolo 17 della direttiva 2006/112. È questa l’importante conclusione cui perviene l’agenzia delle Entrate nella interpello 273 pubblicato il 25 agosto, esaminando la scelta di un’impresa nazionale che intende rifornire i propri clienti della distribuzione organizzata inglesi e irlandesi, “avvicinando” le merci oggetto di vendita ai mercati di destinazione grazie all’utilizzo di un magazzino in Belgio di proprietà di un terzo.

Non si tratta quindi di cessioni intracomunitarie dall’Italia all’Irlanda o al Regno Unito (o di cessioni all’esportazione, se realizzate post-Brexit), come ritiene la società istante. E ciò, a prescindere dal breve periodo di stoccaggio nel Paese in cui è ubicata la piattaforma logistica, dove i beni stazionano in attesa dell’ordine del cliente, e indipendentemente dallo scopo del trasferimento che l’impresa nazionale afferma essere eseguito in vista del successivo già previsto invio al cessionario nello Stato di destinazione finale.

Nella fattispecie, in effetti, non sono ravvisabili gli estremi della mera “sosta tecnica” che, stando alle indicazioni della circolare 15/1980 (richiamata dal proponente il quesito), sarebbe invece idonea a mantenere l’unicità dell’operazione e quindi la qualifica che essa avrebbe se i beni fossero trasferiti direttamente a destino.

Secondo le Entrate, infatti, non ne ricorrono le circostanze. Tanto più che il rapporto con il gestore della piattaforma logistica in Belgio integra gli estremi di un vero e proprio contratto di deposito, in grado di “spezzare” l’operazione. Lo stoccaggio della merce inviata dall’Italia, del resto, è funzionale alle esigenze dei clienti finali più che a quelle di raggruppamento/smistamento della merce, con la conseguenza che la procedura è in realtà “frazionata”: trasferimento dei beni in altro Stato Ue e loro successiva cessione a partire da tale Stato. Lo spostamento della merce implica pertanto l’effettuazione di una cessione intracomunitaria assimilata non imponibile dall’Italia al Belgio, con conseguente obbligo di apertura di una posizione Iva in tale Stato al fine di realizzare qui il corrispondente acquisto intracomunitario assimilato con assolvimento dell’imposta locale.

Le successive cessioni con partenza dei beni dal Belgio saranno trattate secondo le regole vigenti in tale Stato, tenuto conto dello status - comunitario o meno - del cessionario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©