Bilanci 2019 alla prova della proroga dei tempi
Le difficoltà ad incontrarsi legate all’emergenza sanitaria stravolgono il calendario
Bilanci con tempi di approvazione più lunghi. Questa potrebbe essere la situazione, obbligata, per molte società a causa dell’espansione del Covid-19. Il decreto dell’8 marzo, che detta le disposizioni per contenere e gestire l’emergenza, limita fortemente gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e uscita dai territori della Lombardia e quelli nelle altre provincie elencate nell’articolo 1.
Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, che potrebbero ricorrere se non è sufficiente il «lavoro agile» con collegamenti telematici dalla propria abitazione, modalità di lavoro applicabile sull’intero territorio nazionale, pertanto anche al di fuori delle citate «zone più a rischio».
A questo punto, per tutte le società, si possono presentare notevoli problemi con riferimento alla redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Infatti, possono verificarsi difficoltà nel programmare riunioni tra amministratori, sindaci e revisori: qualche impresa potrebbe usufruire della possibilità di effettuare riunioni tramite videoconferenze, ma la maggior parte delle piccole e medie imprese è generalmente sprovvista della specifica attrezzatura.
Inoltre, alcune imprese stanno già facendo i conti con le assenze del personale amministrativo e questo rappresenta un ulteriore problema da non sottovalutare.
A questo punto può soccorrere, sia per le spa sia per le srl, la previsione contenuta negli articoli 2364 e 2478-bis del Codice civile che consente, se lo statuto lo prevede, di convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni.
Certamente, non è una delle situazioni previste dalla norma di legge che riguardano particolari esigenze, relative alla struttura e all’oggetto della società, perché si tratta di una situazione certamente non prevedibile da una norma di legge, ma una di quelle che può essere individuata, caso per caso, dagli amministratori (massima n. 15/03 Consiglio Notarile, Milano).
In genere, fatte salve situazioni particolari e non ricorrenti, una società deve essere in grado di redigere la bozza di bilancio entro il mese di marzo per la successiva approvazione da parte dell’assemblea nel mese di aprile perché, in caso contrario, non sarebbe dotata dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che, tra l’altro, deve essere oggetto di vigilanza da parte del collegio sindacale (articoli 2086 e 2403 del Codice civile).
Tuttavia, nella situazione che stiamo vivendo, si può ragionevolmente ritenere possibile un utilizzo della norma giustificato da motivazioni che sono “al di fuori” del controllo delle società, ovvero subite.
Resta il problema delle società che nello statuto non hanno inserito la previsione circa la possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di centottanta giorni: si presume non siano molte, perché praticamente tutti, o quasi, gli statuti la contengono.
Per queste società, probabilmente, dovrebbe intervenire una specifica norma di legge.
Fin qui il problema che riguarda tutte le società, di qualsiasi dimensione, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili Oic (società Oic adopter).
Tuttavia, probabilmente, si tratta di difficoltà che, in alcuni casi, potrebbero interessare anche le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
A questo proposito dobbiamo distinguere quelle che applicano volontariamente gli Ias/Ifrs da quelle che ne sono obbligate in quanto quotate: per le prime possono valere le considerazioni fatte con riferimento alle società Oic adopter.
Discorso più complesso per le altre, per le quali è necessario un eventuale intervento da parte di Consob, Banca d’Italia e Ivass.
Inoltre, non si può ignorare che, sino a questo momento, la Consob non è intervenuta e non ha sospeso le quotazioni.
Per queste società, che si rivolgono al mercato, esistono indubbiamente molti problemi, tra i quali anche quello dell’informativa sui fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio e della distribuzione dei dividendi, illustrati negli altri articoli.