Imposte

Blockchain e attività di mining, le remunerazioni sono rilevanti ai fini Irap

L’interpello 515 torna sul processo di verifica delle transazioni di valute virtuali: i compensi dei miner concorrono a formare il valore della produzione netta

di Dario Aquaro

Le remunerazioni del miner concorrono a formare il valore della produzione netta ai fini Irap, «rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili all’attività caratteristica dell’istante». Le oscillazioni di valore della criptovaluta, invece, non sono incluse nella base imponibile del tributo regionale, «nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini Irap ovvero in assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione».

Con la risposta interpello 515/2022 pubblicata il 17 ottobre l’agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento dell’attività di mining. Ci torna a breve distanza dalla diffusione della risposta 508 (del 12 ottobre) in cui aveva sottolineato l’irrilevanza del mining ai fini Iva, «in quanto caratterizzato dall’assenza di un legame sinallagmatico con conseguente preclusione del diritto a detrazione».

Il caso all’esame del Fisco riguarda una società che svolge attività di mining su una particolare blockchain: attività che si sostanzia esclusivamente nella «costruzione e la messa in sicurezza dell’infrastruttura di rete e il trasferimento dei dati dei dispositivi», a fronte della quale è remunerata in modo automatico dal sistema/rete/network.

Il mining – ricorda la società interpellante citando le definizioni Ocse – il «processo (...) tramite il quale le transazioni di valute virtuali sono verificate e aggiunte al registro (ledger) basato sulla blockchain (registrazione delle transazioni)». Pertanto il «miner (...) può avere diritto a:
● una ricompensa di mining, pagata attraverso nuovi token,
● e/o una commissione di transazione di protocollo, ovvero una percentuale del valore della transazione in corso di elaborazione e che viene pagata a partire da quella transazione».

Se l’attività in esame è dunque fuori campo Iva, altra questione concerne le imposte dirette e l’Irap. L’Agenzia ribadisce il suo punto d vista: se i servizi risultano remunerati tramite «monete virtuali», si applicazione le disposizioni del Tuir che disciplinano le operazioni in valuta estera. Perciò, a prescindere dai rapporti con i componenti della struttura, «la relativa remunerazione concorre alla formazione del reddito imponibile, nel periodo d’imposta in cui gli stessi servizi possono considerarsi ultimati», ex articolo 109, comma 2, del Tuir.

Quanto alla valutazione delle criptovalute detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, naturalmente, «si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta».

Queste remunerazioni concorrono così a formare il valore della produzione netta ai fini Irap. Al contrario delle oscillazioni di valore delle “monete virtuali”.

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