Blockchain per monitorare il pegno rotativo non possessorio su Dop e Igp
In sede di conversione del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) è stata prevista la possibilità di costituire in pegno non possessorio rotativo prodotti agricoli e alimentari Dop e Igp inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Si tratta di una importante novità, in passato già prevista per i prosciutti e per i prodotti lattiero-caseari, destinata a sostenere il settore agricolo-alimentare attraverso la possibilità di utilizzare quale garanzia dei finanziamenti i beni durante il loro ciclo produttivo e sostituirli con altri quando potranno essere venduti.
La costituzione della garanzia avviene attraverso l’individuazione, anche documentale, dei beni oggetto di pegno e in continuità rotativa con quelli sui quali il pegno si trasferisce. Il tutto deve essere annotato in un apposito registro tenuto dal debitore e vidimato annualmente da un notaio.
L’annotazione nel registro è imprescindibile in quanto rappresenta una pubblicità costitutiva che sostituisce, a garanzia del creditore, lo spossessamento del pegno tradizionale. L’individuazione dei beni dati in pegno senza lo spossessamento consente il completamento del ciclo produttivo presso il debitore-produttore e quindi all’interno dell’azienda presso la quale l’eccellenza alimentare è prodotta.
Senza dubbio questo aspetto rappresenta per il creditore una garanzia di qualità e quindi di valore che, in caso di esecuzione sui beni oppignorati, avrà la certezza che il ciclo produttivo è in corso o è stato completato nel rispetto degli standard qualitativi richiesti e, quindi, sarà più facilmente escutibile. In un’ottica di garanzia della qualità dei beni dati in pegno e del monitoraggio sugli stessi si potrebbe aggiungere al previsto registro, necessario per la costituzione della garanzia, un sistema di blockchain privata che consenta di tracciare e certificare le diverse fasi del ciclo produttivo peculiari ed imprescindibili per i prodotti Dop e Igp.
Ciò consentirebbe al creditore di avere un monitoraggio costante sul singolo bene concesso in garanzia, compresi quindi gli eventuali spostamenti distrattivi o dovuti a sostituzioni per la rotatività della garanzia oppure per un ammaloramento del singolo bene. Si tratterebbe di un monitoraggio anche maggiore rispetto al pegno possessorio, con il vantaggio di lasciare il bene presso il produttore-debitore avendo però in real time piena cognizione dello stesso e del suo avvaloramento produttivo. È indubbio che per il creditore si avrebbe una mitigazione del rischio di credito con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di patrimonio di vigilanza. Per il produttore-debitore il pegno non possessorio rotativo consentirebbe una valorizzazione, quale garanzia, del magazzino senza arrestare il ciclo produttivo o la possibilità di vendita dei prodotti.
L’implementazione digitale della produzione e del controllo sulla stessa potrebbe aumentare l’interesse verso l’utilizzo di questa garanzia non possessoria proprio in questo momento nel quale di innovazione si discute tanto ma non sempre si realizza.