Bonus 250% solo alle imprese, per i professionisti solo il superammortamento
Niente iper ammortamento per gli esercenti arti e professioni. Nelle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2017, viene precisato che, poiché la norma sulla maggiorazione del 150% si riferisce letteralmente alle «imprese», i lavoratori autonomi non potranno, per eventuali investimenti tecnologici effettuati nel 2017, applicare l'iper, ma soltanto il super ammortamento. Anche adottando una interpretazione meno formale, la semplice lettura della tabella allegata alla legge di bilancio fa comunque capire che gli investimenti ivi previsti non sono generalmente conciliabili con l'attività di un professionista.
La legge 232/2016, oltre a prorogare il termine per gli investimenti super ammortizzabili (con l'eccezione delle autovetture), ha introdotto l'ulteriore agevolazione (iper ammortamento del 250%) per taluni macchinari impiegati in interconnessione secondo il cosiddetto schema «industria 4.0».
Il comma 9 della legge 232, che disciplina gli iper ammortamenti, non indica espressamente i soggetti abilitati a usufruire dell'incentivo. Per il super ammortamento, invece, la disposizione originaria (legge. 208/2015), che viene come detto estesa al 2017, stabilisce che l'incentivo è fruibile dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni.
Ci si è dunque chiesti se questa ulteriore agevolazione (valida per il 2017 e fino al 30 giugno 2018, su ordini confermati entro il prossimo 31 dicembre con acconti almeno pari al 20%) possa essere applicata anche dai professionisti, qualora questi acquistino beni con i requisiti di funzionamento indicati nell'allegato A) alla legge 232/2016.
Il quesito è stato posto all'agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017 e la risposta è stata negativa. L'Agenzia ha infatti ritenuto che, poiché la legge, in alcuni passaggi che indicano i requisiti e le formalità per accedere al beneficio del 250%, richiama letteralmente le imprese («per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione»; «beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese»), l'iper ammortamento non sia utilizzabile da parte dei professionisti.
Al di là del dato letterale, peraltro, la stessa tipologia dei beni detassabili (in prevalenza macchinari utilizzati ed utilizzabili solo nell'industria) porta a escludere che un libero professionista possa impiegare, quale bene strumentale per la propria attività, un investimento soggetto ad iper ammortamento.
L'esclusione soggettiva dal 250% si riflette anche nella impossibilità di sfruttare la detassazione per il software introdotta dalla legge 232/2016 (allegato B).
Resta invece confermata anche per i professionisti la possibilità di avvalersi, su investimenti in beni materiali strumentali, del super ammortamento del 140% (per eventuali beni ad utilizzo promiscuo, il 40%, come già l'ammortamento ordinario, è riferito al 50% del costo).
Per gli esercenti arti e professioni, lo ricordiamo, la deduzione degli ammortamenti (e così dunque della maggiorazione del 40%) non è condizionata alla entrata in funzione del bene.
Neppure è prevista per i lavoratori autonomi la riduzione alla metà dei coefficienti nel primo anno, sicché l'incentivo per tali contribuenti risulta più accelerato che per le imprese.
Telefisco 2017/Le risposte di Equitalia e agenzia delle Entrate