Imposte

Bonus 4.0, cessione libera nel consolidato

La risposta a interpello 543/2022 precisa che a differenza dei crediti Iva non si applica il limite di compensazione né il visto di conformità

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di Alessandro Germani

Il credito d’imposta da investimento in beni strumentali può essere ceduto al consolidato senza limiti e formalità, a differenza del credito Iva. È questa la conferma della risposta a interpello 543/2022 delle Entrate.

Alfa (consolidante) e Beta (consolidata) appartengono al medesimo consolidato fiscale e Beta vanta un credito per investimento in beni strumentali che vorrebbe cedere al consolidato. Al tempo stesso Alfa ha già compensato il proprio credito Iva dell’anno 2021 nel tetto massimo di 2 milioni di euro, mentre Beta non è ancora giunta al limite e vuole conoscere le modalità per cedere al consolidato ambedue i crediti.

Il credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali (articolo 1, commi 1056 e 1059, della legge 178/2020) può essere utilizzato solo in compensazione in tre quote annuali di pari importo, ponendosi in linea di continuità con i precedenti incentivi del «Piano nazionale impresa 4.0». A differenza della previgente versione contenuta nella legge 160/2019, per cui il credito d’imposta non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale, la norma attuale non prevede alcun divieto.

Come chiarito anche dalla risposta 508/21, che evidenzia proprio la differenza sostanziale col regime previgente, vi è dunque libertà di trasferimento del credito all’interno del consolidato. Ciò sulla falsariga di quanto chiarito per altri crediti (ad esempio sismabonus, risparmio energetico, superbonus) dalle risposte 191/19, 133/21 e dalla risoluzione 45/E/22. L’Agenzia conferma altresì che la cessione del credito per investimento in beni strumentali non soggiace al limite di compensazione annuale ex art. 34 della legge 388/00 e non vi è l’obbligo di apposizione preventiva del visto di conformità (circolare 28/E/14).

Queste semplificazioni invece non valgono per la cessione del credito Iva (articolo 7, comma 1. lettera b del Dm del 2018), per cui resta in essere il limite di compensazione e per quelle superiori a 5 mila euro va apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo delle due entità coinvolte).

Il trasferimento dei crediti agevolativi o di quelli Iva è, comunque, consentito ai soli fini della compensazione con l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi, e non può dunque essere di ammontare superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Nel 2023, perdurando il consolidato nazionale, la consolidata potrà attribuire al consolidato un’altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del credito per investimenti 4.0 maturato nel 2021. La risposta fornisce infine i chiarimenti operativi per la compilazione delle dichiarazioni coinvolte.

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