Professione

Bonus edilizi, norme tecniche e prassi mettono i professionisti al riparo da contestazioni

La Rete delle professioni tecniche pubblica una guida a sostegno degli asseveratori

di Giuseppe Latour

Omissioni punite solo a partire dal 25 febbraio. E valutazioni da basare sempre su norme tecniche e prassi. Anche la Rete delle professioni tecniche pubblica la sua analisi sul nuovo reato legato alle false attestazioni: si tratta di una ventina di pagine nelle quali la sigla che riunisce, tra gli altri, architetti, geometri e ingegneri fornisce la sua guida a beneficio dei tecnici asseveratori.

Si parte dal calendario. Il nuovo reato punisce le condotte «a far data dal 25 febbraio». L’inserimento di informazioni false nelle asseverazioni era, però, già rilevante dal punto di vista penale prima di questa data: «Il riferimento - spiega il documento - è all’articolo 481 del Codice penale che punisce l’esercente un servizio di pubblica necessità che attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità»

Il tecnico abilitato, quindi, poteva rispondere penalmente per false informazioni già prima del 25 febbraio (anche se la pena, al tempo, era molto meno severa). Lo stesso, però, non avviene per le condotte omissive, secondo il vademecum della Rete. Per queste è nata «a tutti gli effetti una nuova incriminazione, penalmente irrilevante prima del 25 febbraio 2022». Prima di questa data, allora, le omissioni non erano punite, a meno che non fossero qualificabili come fraudolente perché accompagnate «da ulteriori artifizi o raggiri».

Il vademecum fa, poi, alcuni esempi sugli elementi ai quali dedicare attenzione, per evitare di incorrere nel reato di false attestazioni: dati e misure, qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti, tipologia degli interventi, costo complessivo o entità delle spese da sostenere, rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza, aumento delle classi energetiche. In materia di sismabonus, bisogna fare particolare attenzione alla classificazione sismica dell’edificio e alla classe di rischio.

Una delle questioni più delicate riguarda il caso in cui l’attività del professionista comporti delle valutazioni e non solo la certificazione di dati materialmente misurabili. In questa situazione, viene ripreso un principio indicato dalla Cassazione (Sezioni Unite, n. 22474) in base al quale, per il reato di false comunicazioni sociali, viene ritenuto rilevante il falso «se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa».

Così, nel decalogo sui comportamenti consigliati che chiude la guida, l’indicazione è che, in caso di esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili), il professionista «applichi le norme tecniche e giuridiche rilevanti in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema». Mettendosi, così, al riparo da contestazioni.

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