Controlli e liti

Bonus edilizi, la buona fede preserva dagli illeciti penali

Violazioni fiscali legate alle ipotesi di detrazione ritenuta non spettante

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’attività di controllo in corso e che verrà svolta nei prossimi mesi dall’amministrazione finanziaria, finalizzata a verificare eventuali irregolarità sulla fruizione dei crediti nel settore edile impone molta attenzione da parte dei contribuenti interessati onde evitare sanzioni tributarie e, nei casi più gravi, anche penali.

Vediamo, in concreto, le principali situazioni che potrebbero verificarsi.

Violazioni fiscali

È l’ipotesi in cui i lavori sono stati eseguiti, ma, per qualsivoglia ragione (l’inosservanza degli adempimenti, il superamento delle soglie, l’assenza parziale dei requisiti eccetera) la detrazione viene ritenuta non spettante in tutto o in parte.

L’accertamento è eseguito in capo a chi ha beneficiato dei lavori e della conseguente detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus.

L’ufficio:
a.
recupera la detrazione non spettante e gli interessi;
b. irroga la sanzione del 30%.

Il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta solo in caso di:
a. concorso nella violazione;
b. utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto
.

Situazioni a rischio penale

Lavori non fatti. I lavori non vengono svolti, ovvero riguardano interventi differenti rispetto a quelli ammessi al beneficio e indicati nelle fatture.

Questa ipotesi presuppone una connivenza tra la ditta esecutrice dei lavori, chi li riceve e gli attestatori.
Importi sovrafatturati.
I lavori descritti in fattura sono stati eseguiti, ma il costo viene sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.
I lavori svolti da soggetti differenti.
I lavori sono fatturati da impresa differente da quella che ha eseguito i lavori (ad esempio, perché il cliente intende cedere il credito e l’impresa per le più svariate ragioni non può utilizzarlo).

In tutti questi casi potrebbero configurarsi operazioni inesistenti oltre che, a determinate condizioni, indebite compensazioni.

Infatti, le fatture inesistenti sono quelle emesse a fronte di operazioni:
a. non realmente effettuate in tutto o in parte;
b. che indicano i corrispettivi in misura superiore a quella reale;
c. che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La buona fede

Chi riceve i lavori, per non essere coinvolto in illeciti penali, deve tener presente che la responsabilità penale implica la consapevolezza dell’illecito.

Ciò comporta la concreta valutazione di quanto un condomino o l’amministratore di condominio o l’impresa esecutrice dei lavori abbia partecipato attivamente alla consumazione dell’illecito o ne sia consapevole.

Si pensi alla sovrafatturazione dei lavori: la posizione di un condomino (di un condominio numeroso) all’oscuro delle modalità di quantificazione dei prezzi è certamente differente da quella di analogo condomino che ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio senza pagare altre somme, o rispetto a chi che ha concordato con l’impresa i valori “gonfiati”

L’impresa che esegue i lavori ed emette le fatture commette il delitto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 74/2000 mentre chi ha beneficiato dei lavori e ha ricevuto le fatture, fermo restando la consapevolezza di cui si è detto:
a. se le ha indicate in dichiarazione realizza una dichiarazione fraudolenta;
b. se, invece, non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel reato di emissione commesso dall’impresa edile.

Le ulteriori conseguenze penali potrebbero riguardare l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ove l’importo compensato superi i 50mila euro.

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