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Bonus facciate, la circolare dovrà sciogliere anche il nodo di quelle «esterne»

Decisivo definire gli interventi agevolati, evitando equivoci sulla definizione di facciata esterna.

di Raffaele Rizzardi

Il bonus facciate è certamente una delle nuove agevolazioni che ha destato il maggior interesse. Perché consente una detrazione rilevante (pari al 90% della spesa) per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Così recita infatti l’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2020 che ha introdotto questo sconto fiscale.

Sul Sole 24 Ore sono già state messe in evidenza le varie condizioni che sono chiaramente esplicitate nella norma, tra cui quella relativa all’ubicazione urbanistica degli immobili (facilmente individuabile con un accesso all’ufficio tecnico comunale). Ma sono stati anche sollevati alcuni legittimi dubbi sulla nozione di “facciata esterna”.

In attesa della circolare dell’agenzia delle Entrate, annunciata come in arrivo entro la fine di questa settimana dal direttore Ernesto Maria Ruffini, si può ulteriormente approfondire quali possano essere le definizioni di “facciata”: cioè l’oggetto di questa agevolazione.

La definizione di facciata
Un passo avanti lo si può fare innanzitutto ripercorrendo l’iter normativo: dal disegno della legge di Bilancio - la cui relazione parla di facciate, senza l’attributo «esterne» - fino al dossier che il servizio studi del Parlamento ha pubblicato in un fascicolo specifico per gli interventi di competenza della commissione Ambiente, con una semplice parafrasi della norma.

Il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, ha pubblicato un comunicato sul sito del dicastero il 4 novembre 2019, in cui si parla ancora di facciate (senza distinzioni), affermando che il bonus «riguarderà tutti gli edifici, dai condomini alla villa, dal casale al rustico». Questa affermazione sembra in parte eccessiva, perché sappiamo che occorre anche la collocazione dell’edificio nel centro storico o nel centro abitato (zone A e B secondo il Dm 1444/1968).

Il comunicato conclude comunque che «le diverse tipologie (dal rifacimento di ringhiere, decorazioni, marmi di facciata, balconi, impianti di illuminazione, pluviali e cavi portanti televisivi) verranno definite nel dettaglio da una circolare dell’agenzia delle Entrate al termine dell’esame parlamentare della manovra».

Facciate interne ed esterne
Considerando la fonte dell’iniziativa, abbiamo consultato innanzitutto il Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) per cercare le disposizioni che parlano di facciate. Ai fini dell’agevolazione, è significativo l’articolo 154 («Colore delle facciate dei fabbricati»). Anche qui non ricorre mai la parola «esterne»: l’amministrazione competente può prescrivere la cosiddetta “cartella colore” per le facciate degli edifici ubicate nei centri storici e nelle aree di interesse paesaggistico, dando addirittura un potere sostitutivo all’ente pubblico per intervenire in caso di mancata ottemperanza dei proprietari nel termine previsto.

Tornando al comunicato stampa del Mibac, che parla degli edifici di tipologia «villa», risulta evidente che l’agevolazione non è circoscritta alle zone urbane dove le case presentano una cortina edilizia continua, con la possibilità di distinguere tra la facciata esterna, cioè su strada, e quella interna (cortile o corpi di fabbrica retrostanti).

Gli interventi agevolati
È poi interessante analizzare il recente regolamento sull’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (allegato A al Dpr 31/2017), tra cui figurano i semplici rifacimenti di intonaci, le tinteggiature, i rivestimenti esterni. Se invece (allegato B) gli interventi sono modificativi di quelli preesistenti, si ricorre all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Qualunque sia la scelta dell’amministrazione finanziaria, occorre – come annunciato a novembre dal Mibac – che gli interventi agevolati siano esattamente individuati il più presto possibile. Esiste infatti un fattore limitante per l’esecuzione degli interventi in facciata, costituito dal noleggio dei ponteggi, che richiede l’esecuzione di non poche pratiche: dalla sicurezza sul lavoro a quella contro l’intrusione negli appartamenti. Se la casa è a filo del marciapiede, occorre anche l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte del ponteggio.

Ma soprattutto questo elemento dell’intervento è nelle mani di un numero limitato di imprese, che hanno i ponteggi e l’organizzazione per il loro utilizzo, che non può essere moltiplicata. Non dimenticando che questa componente di costo può risultare anche largamente superiore a quello per la sola esecuzione dei lavori.
Solo una parte di coloro che intendono avvalersi di questa agevolazione potrà pertanto realizzarla entro l’anno, così da dover auspicare che la disposizione – al momento valida solo per le spese sostenute nel 2020 – divenga di natura sostanzialmente permanente.