Imposte

Bonus alla filiera della ristorazione senza test sul fatturato per le nuove attività

Dopo la rettifica della Gazzetta, platea estesa e verifica di calo del 25% degli affari per chi ha aperto prima del 2019

di Alessandro Sacrestano

L’articolo 58 del decreto Agosto (Dl 104/2020) stanzia ben 600 milioni di euro, per il solo 2020, a favore dei soggetti economici rientranti nella cosiddetta filiera della ristorazione.
Lo stesso articolo di legge chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di riconoscere ai predetti soggetti un contributo a fondo perduto da spendere nell’acquisto di prodotti (anche Dop e Igp), compreso quelli vitivinicoli, inseriti in filiere agricole e alimentari, allo scopo di valorizzare le risorse produttive del territorio, gravato dall’emergenza Covid.

I requisiti di accesso
Il decreto limita, tuttavia, l’ambito soggettivo di riconoscimento ai soli operatori economici che esercitino in via prevalente le attività ricadenti sotto i seguenti codici di attività Ateco:
a) 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione);
b) 56.29.10 (Mense);
c) 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale).

Ulteriore requisito oggettivo, spiega ancora la norma, è quello di aver registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 25% nei mesi da marzo a giugno 2020 in paragone a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019.

È stato invece rettificato – con un errata corrige alla Gazzetta Ufficiale – l’ultimo parametro che sembrava emergere dal testo del decreto legge pubblicato il 14 agosto: e cioè, l’avvio dell’attività dal 1° gennaio 2019. Con il comunicato del 17 agosto, la stessa Gazzetta ha chiarito che il bonus spetta anche a chi ha avviato l’attività prima del 2019, purché fosse operativo alla data di entrata in vigore del Dl (15 agosto scorso), mentre chi l’ha iniziata dal 2019 è semplicemente esonerato dal verificare il calo di fatturato.

In pratica, la frase «Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019» deve invece essere letta così: «Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019».

La procedura
Per l’accesso al bonus, attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, sarà necessario attendere (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, quindi, dal 14 agosto scorso) la pubblicazione di un decreto ad hoc del Mipaf, che circostanzierà le modalità di trasmissione di un’apposita istanza. Tuttavia, il decreto premette che sarà necessario presentare i documenti fiscali – benché non ancora pagati - attestanti gli acquisti effettuati e una autocertificazione provante la sussistenza dei requisiti sopra illustrati ed il rispetto della normativa antimafia.

All’accettazione della domanda, sarà erogato ai fornitori un anticipo del 90% della spesa attestata. Il residuo 10% sarà saldato a dimostrazione dell’integrale pagamento, con mezzi tracciati, delle fatture di acquisto. Come per gli altri benefici riconosciuti in questo periodo di emergenza sanitaria, anche quello in argomento è un contributo che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e al valore della produzione netta Irap.

Articolata è la modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento del contributo. Sarà infatti preliminarmente richiesta la registrazione in una piattaforma telematica (piattaforma della ristorazione) da parte del richiedente. In alternativa, quest’ultimo potrà farsi assistere direttamente da uno degli sportelli territoriali del soggetto concessionario cui sarà attribuita la gestione della misura di aiuto. Sarà sempre il concessionario – esperite le verifiche di rito – a bonificare ai fornitori il 90% delle somme risultanti dai titoli di spesa allegati alla domanda.

Non è ben chiara – e per questo si attende il decreto Mipaf che farà luce sulla questione – la procedura di saldo del 10%; sembrerebbe, per quanto detto al comma 3 dell’articolo, che sia il beneficiario del bonus a doversene occupare. Tuttavia, il comma 6 precisa che tale incombenza grava sempre sul concessionario. Il Mipaf, inoltre, anche avvalendosi dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), ad effettuare i controlli e le verifiche sui contributi erogati.

Pesanti le sanzioni: salvo che l’indebita fruizione non costituisca reato, il recupero del bonus sarà accompagnato da una sanzione amministrativa del doppio del contributo non spettante.


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