Adempimenti

Fondo perduto, niente cumulo dei contributi per centri storici e ristorazione

Rettifica in «Gazzetta Ufficiale» al Dl 104: il bonus non è riservato a chi ha avviato l’attività dal 2019, che invece è esentato dal test sul calo di fatturato

di Stefano Sirocchi

Contributo a fondo perduto alle imprese di ristorazione che incrocia quello delle attività ubicate nei centri storici. I due bonus, contenuti nel decreto Agosto (Dl 104/2020), sono però alternativi tra loro.

Bonus ristoranti

Iniziamo dall'agevolazione riconosciuta alla filiera della ristorazione per l’acquisto di prodotti alimentari. I beneficiari sono i soggetti con codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) alla data del 15 agosto scorso. Nel caso in cui l’impresa abbia più codici Ateco, ad esempio un bar con angolo bistrot, si dovrà fare riferimento all’attività prevalente, con esclusione dal beneficio se non fosse inclusa tra quelle sopracitate.

Inoltre, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi del quadrimestre da marzo a giugno 2020 risulti inferiore ai tre quarti del relativo importo di giugno 2019. Sono esentati dal test del fatturato e dei corrispettivi i soggetti che abbiano avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, come previsto nella rettifica all’articolo 58, comma 2, terzo periodo, del Dl 104/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 17 agosto 2020.

La misura del contributo è in relazione agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche Dop e Igp, inclusi quelli vitivinicoli.

Un prossimo provvedimento attuativo prevedrà con esattezza i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo nel rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro e in ossequio alla disciplina contenuta nell’articolo 58 del Dl 104/2020 (ad esempio misure di prevenzione antimafia e limiti de minimis). Resta fermo che la relativa documentazione fiscale di spesa, anche non quietanzata, dovrà essere allegata alla domanda di richiesta del bonus, conservata ed esibita in caso di controlli.

Attività nei centri storici

Passiamo alle attività che hanno come oggetto la cessione di beni o prestazioni di servizi nelle zone A o equipollenti, ossia nei “centri storici” (secondo la definizione di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane. In particolare ai fini del decreto sono rilevanti i capoluogo di provincia i cui dati Istat antecedenti all’emergenza sanitaria hanno evidenziato un numero di presenze di turisti stranieri tre volte superiori ai residenti oppure, nel caso dei capoluogo di città metropolitana, pari o superiore ai residenti. In sintesi, l’agevolazione spetta alle attività ubicate in tali centri storici (oltre che agli esercenti di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alle condizioni dell’articolo 59, comma 2, Dl 104/2020) il cui ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di giugno 2020 risulti inferiore ai due terzi del relativo ammontare di giugno 2019.
Alla differenza tra questi importi si applica una percentuale che, a seconda dei casi, va da un minimo del 5% fino ad un massimo del 15% e che ne costituisce la misura del bonus. In ogni caso, il contributo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per gli altri soggetti, con un massimo di 150mila euro per ciascun contribuente.

L’appeal

In attesa dei decreti attuativi, si annota che il bonus per le attività svolte nei centri storici è limitato al solo mese di giugno mentre quello sulla ristorazione potrebbe coincidere con il quadrimestre marzo-giugno; di contro, tuttavia, i ristoranti che sono rimasti completamente chiusi non avranno neppure effettuato alcun acquisto nello stesso periodo.

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