Bonus fiscale a geometria variabile
Il decreto del 3 agosto disciplina i passaggi dalla
ha sempre tenuto la contabilità semplificata e transita in ordinaria dal 2016 o successivamente, hanno effetto solo gli incrementi e i decrementi rilevati da tale anno secondo le regole Ires;
ha tenuto la contabilità ordinaria per almeno un periodo d’imposta nonché dal 2016 in poi, si applica la regola transitoria come sopra visto e si sommano algebricamente gli incrementi e i decrementi rilevanti dal 2016 in avanti;
se è sempre stato in contabilità ordinaria, i successivi passaggi in semplificati sono irrilevanti, eccezion fatta per il decremento patrimoniale in essi verificatisi.
Per le imprese sorte successivamente al 31 dicembre 2010, rileva, ai fini del calcolo del “plafond” di partenza, l’intero valore del patrimonio netto dell’ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria.
Manca, tanto nel decreto quanto nella relazione, una disciplina delle trasformazioni intervenute nel periodo interessato, in particolare di quelle regressive (da società di capitali a società di persone). Presumibilmente, la regola della differenza tra patrimoni netti 2015 e 2011 si applica comunque, sebbene in tale ultimo periodo la società fosse ancora un soggetto Ires.