Imposte

Bonus fiscale a geometria variabile

di Giorgio Gavelli

Il decreto del 3 agosto disciplina i passaggi dalla contabilità semplificata a quella ordinaria (e viceversa) intervenuti entro il 2015 nonchè quelli a venire. Per il passato, la differenza col patrimonio netto 2015 (o dell’ultimo anno in contabilità ordinaria) si effettua prendendo a riferimento la situazione di apertura dopo l’abbandono della contabilità semplificata, ai sensi del Dpr n. 689/1974. Ne discende che solo gli incrementi patrimoniali registrati in periodi di contabilità ordinaria hanno effetto ai fini Ace. In proposito, il decreto introduce anche una regola piuttosto complessa, volta a rendere rilevanti eventuali decrementi di patrimonio avvenuti in costanza di regime semplificato. In buona sostanza, seguendo quanto spiegato dalla relazione di accompagnamento al decreto, se il soggetto nel periodo dal 2011 al 2015:

ha sempre tenuto la contabilità semplificata e transita in ordinaria dal 2016 o successivamente, hanno effetto solo gli incrementi e i decrementi rilevati da tale anno secondo le regole Ires;

ha tenuto la contabilità ordinaria per almeno un periodo d’imposta nonché dal 2016 in poi, si applica la regola transitoria come sopra visto e si sommano algebricamente gli incrementi e i decrementi rilevanti dal 2016 in avanti;

se è sempre stato in contabilità ordinaria, i successivi passaggi in semplificati sono irrilevanti, eccezion fatta per il decremento patrimoniale in essi verificatisi.

Per le imprese sorte successivamente al 31 dicembre 2010, rileva, ai fini del calcolo del “plafond” di partenza, l’intero valore del patrimonio netto dell’ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria.

Manca, tanto nel decreto quanto nella relazione, una disciplina delle trasformazioni intervenute nel periodo interessato, in particolare di quelle regressive (da società di capitali a società di persone). Presumibilmente, la regola della differenza tra patrimoni netti 2015 e 2011 si applica comunque, sebbene in tale ultimo periodo la società fosse ancora un soggetto Ires.

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