Imposte

Bonus Irpef con recupero in F24 su ritenute e contributi

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di Antonio Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il decreto legge 66/2014 diventa legge. Con la definitiva approvazione da parte della Camera, si conclude l'iter parlamentare del provvedimento noto ai più per la presenza, al suo interno, del bonus (80 euro) in favore dei lavoratori con redditi medio bassi.
Tra le più significative novità rispetto all'originario testo della norma, si segnala, tra l'altro, la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 1. La modifica consente ai sostituti di imposta la possibilità di recuperare le somme erogate attraverso la compensazione esterna (articolo 17 del Dlgs 241/97); in tal modo, sarà possibile utilizzare tutte le imposte e i contributi presenti sul modello F24. Va anche rilevato che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono ridurre direttamente le imposte e i contributi da versare; in tale ultimo caso, tuttavia, occorre ricorrere al flusso UniEmens, secondo le indicazioni rese note dall'Inps con la circolare 60/2014. Laddove, in conseguenza dell'esaurimento delle ritenute fiscali disponibili, sia necessario utilizzare anche i contributi previdenziali, l'Inps e l'Inpgi li recuperano, a loro volta, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Viene così precisato che la compensazione potrà riguardare anche altri enti e non solo l'istituto di previdenza, come l'originaria versione del decreto 66/2014 prevedeva.
Le correzioni risolvono anche altri problemi sorti in sede di prima lettura del provvedimento. Ad esempio, stabilendo che «il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga», viene a risolversi un aspetto che aveva sollevato più di una perplessità. Infatti, con la prima stesura, sembrava che, ove non avesse avuto ritenute disponibili per riprendersi le somme da erogare, il sostituto di imposta potesse non procede al pagamento del bonus al lavoratore.
Dopo le variazioni, questa ipotesi sparisce. Infatti, ora la disposizione - anche se stringata - si prospetta come ampia, ammettendo generalmente la compensazione esterna. Ne consegue che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il sostituto di imposta ha l'obbligo di corrispondere automaticamente il bonus, a prescindere della necessaria presenza di ritenute da cui recuperare, per poter corrispondere il credito. Laddove, in via oltremodo residuale, un sostituto eroghi il bonus anche in carenza di ritenute che gli permettano il recupero nel mese, egli - dopo aver azzerato il modello F24 - potrà utilizzare il credito residuo nei mesi successivi. Su questo aspetto, tuttavia, resta la possibilità che l'agenzia delle Entrate possa diversamente disciplinare.
Scompare anche il riferimento al periodo di paga vincolante per il recupero: nel nome della semplicità, tutto ciò che viene anticipato dal datore di lavoro è recuperabile utilizzando tributi (ad ampio raggio, Iva compresa) e contributi che transitano nel modello F24. Sempre in tema di semplificazione si amplia la platea dei soggetti chiamati al riconoscimento diretto del credito. A seguito della correzione apportata, sono tenuti a erogare automaticamente il bonus tutti i sostituti di imposta e non più solamente quelli identificati dagli articoli 23 e 29 del Dpr 600/1973. Ricordiamo poi che potranno fruire del bonus di 80 euro anche i soggetti percettori di trattamenti previdenziali.
Tutti coloro cui l'Inps è chiamato a pagare direttamente la prestazione riceveranno il credito in via automatica dall'istituto di previdenza. Quando, invece, il trattamento previdenziale è anticipato dal datore di lavoro, sarà quest'ultimo a riconoscere il credito agli interessati. Riguardo ai criteri per la determinazione dell'importo, si rinvia alle precisazioni rese note dall'Inps nella circolare 67/14. Ricordiamo, inoltre, che, ricorrendone le condizioni reddituali, potranno contare sul bonus anche coloro che fruiscono della prestazione di esodo (isopensione), prevista della legge 92/12, per facilitare l'uscita dall'azienda dei lavoratori anziani. Sono escluse, invece, dal beneficio - tra l'altro - tutte le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata come, ad esempio, l'una tantum cocopro; stessa sorte per i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione (es. Aspi, mini Aspi, mobilità).
I pregevoli miglioramenti all'impianto complessivo del Dl 66, finalizzati a rendere più fruibile e snella la misura, trovano tuttavia ancora significativi limiti. Continuano a restare fuori dal beneficio, infatti, non solo i pensionati e gli incapienti (cioè coloro che guadagnano meno) ma anche i nuclei familiari numerosi, con una sola fonte di guadagno. L'auspicio è che, al più presto, anche queste situazioni vengano a definirsi.

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