Imposte

Bonus mobilità per gli apprendisti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità , i datori di lavoro possono contare sulle agevolazioni previste dalla legge 223/91 anche per rapporti instaurati dopo il 31 dicembre 2016.

È questa la più rilevante indicazione contenuta nel messaggio Inps 2243/17.

Nel documento, l’Istituto illustra i profili contributivi connessi al particolare contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari d’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Il dlgs 81/15, vigente dal 25 giugno 2015, ha ridisegnato questa tipologia contrattuale prevedendo che i destinatari dovessero essere fruitori della mobilità (non più semplicemente iscritti nelle liste) estendendo, inoltre, questa tipologia anche ai beneficiari di un trattamento di disoccupazione. La disciplina di riferimento rende possibile derogare all’età (29 anni), permettendo l’assunzione di soggetti meno giovani e già collaudati, ma non consente al datore di lavoro la libera rescindibilità al termine del percorso formativo, obbligandolo al rispetto delle norme sui licenziamenti individuali.

Se è medesima la ratio legislativa connessa alle due situazioni soggettive, differente è, invece, il relativo regime contributivo.

Per i lavoratori beneficiari di mobilità, infatti, trova applicazione l’impianto agevolativo previsto dalla legge 223/91 (contributo datoriale 10% e bonus pari al 50% dell’indennità non fruita dal lavoratore assunto); per i percettori di indennità di disoccupazione, invece, in assenza di specifica disposizione, opera l’ordinario regime previsto per l’apprendistato professionalizzante (contribuzione datoriale, in genere, 11,61% più, Cigo/Cigs, o Fondo di solidarietà per le aziende rientranti nella specifica disciplina). Va detto che la legge 92/12 ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, dell’impianto a supporto della mobilità, comprese le relative misure agevolative.

A parere dell’Inps, tuttavia, l’abrogazione non incide sull’assetto contributivo a supporto dell’apprendistato per i lavoratori in mobilità; conseguentemente, le assunzioni intervenute dal 2017 garantiscono le facilitazioni previste dalla legge 223/91. In pratica, secondo l’Inps, opera una sorta di ultrattività della legge.

Nel messaggio si ricorda che questa particolare assunzione non consente alle aziende, in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti, di ottenere l’ulteriore anno di agevolazione contributiva e che per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di un trattamento di disoccupazione da parte di datori di lavoro che occupano un numero di addetti non superiore a nove non trova applicazione lo sgravio ex lege 183/2011. Come già accennato, il messaggio in commento è riferito al dlgs 81/2015. Nell’arco temporale intercorso, i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni con le caratteristiche di cui si è detto, nel denunciare i lavoratori all’Istituto, potrebbero aver adottato comportamenti diversi quali - per esempio - l’esposizione come lavoratori ordinari o aver denunciato gli apprendisti beneficiari dell’indennità di disoccupazione, utilizzando i codici previsti per i percettori di mobilità ecc..

Per molti, quindi, potrebbe presentarsi la necessità di regolarizzare il pregresso. Nel messaggio l’Inps non interviene sul punto ma si limita a descrivere le regole di redazione del flusso UniEmens. Si ritiene che, in assenza di specifiche e diverse indicazioni, i datori di lavoro debbano provvedere alla variazione dei flussi, facendo confluire le differenze nei vari modelli DM10VIG. Questa soluzione, tuttavia, comporta, in genere, per le situazioni a debito, l’applicazione di oneri non sempre esclusivamente imputabili a volontari comportamenti aziendali.

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