Controlli e liti

Bonus ricerca e sviluppo, parere del Mise vincolante per il recupero

La Ctp Vicenza 14/2/2022 ribadisce che non compete all’agenzia delle Entrate valutare i profili tecnici sottesi al credito d’imposta

I giudici ribadiscono che non compete all’agenzia delle Entrate valutare i profili tecnici sottesi al credito d’imposta ricerca e sviluppo: l’ufficio deve necessariamente richiedere un preventivo parere al ministero dello Sviluppo Economico (Mise). A confermarlo è la Ctp Vicenza 14/2/2022 (presidente e relatore Tomaselli), nel solco già tracciato dalla giurisprudenza.

La vicenda prende le mosse dall'emissione di un atto di recupero dell'agevolazione fiscale per difetto del requisito oggettivo richiesto dall’articolo 3 del Dl 145/2013. In particolare, l'ufficio contestava l'inesistenza del carattere di «novità» della ricerca; requisito che sempre più spesso viene messo in dubbio all'esito delle attività di controllo. La società impugnava l'atto impositivo, eccependo, tra l’altro, carenze motivazionali e probatorie.

La Ctp ha accolto il ricorso della contribuente, richiamando il principio già espresso dalla medesima commissione con la sentenza 365/3/2021: «Sussiste nella fattispecie l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto il profilo tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta». Inoltre, sul versante della prova, hanno concluso che la contribuente aveva dimostrato, grazie alla perizia acquisita agli atti, che il software sviluppato e implementato, andando oltre le soluzioni esistenti sul mercato, era innovativo e prototipale. Su queste basi, la Ctp ha accolto il ricorso.

La decisione, conforme all’orientamento già espresso da altre commissioni (Ctp Ancora 392/2/2021 e Ctp Aosta 46/1/21), risulta condivisibile. La facoltà per l’Agenzia di richiedere un parere al Mise, prevista dall’articolo 8, comma 2, del Dm 27 maggio 2015, deve essere letta come un presupposto ineludibile della contestazione di natura tecnica. Ciò in linea con la competenza ratione materie del Mise in tema di interpretazione ed applicazione della disciplina presupposta, indispensabile per la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Del resto, è stata la stessa prassi dell’Agenzia a qualificare come inammissibili le istanze di interpello aventi a oggetto la riconducibilità delle attività aziendali tra quelle ammissibili all’agevolazione, poiché presuppongono conoscenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale, non di competenza dell’Agenzia (circolare 31/E/2020). Si consolida così un orientamento che ha il pregio di attribuire, in via esclusiva, al Mise ogni valutazione in merito ai requisiti che la ricerca deve soddisfare e contribuire, di conseguenza, a rimuovere il tasso di incertezza e disorientamento provocato da recuperi basati su opinabili e atecniche valutazioni dell’Agenzia.

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