Controlli e liti

Bonus ricerca e sviluppo, recupero nullo senza il parere del Mise

La sentenza 276/01/2022 della Ctp La Spezia: il requisito della novità impone una valutazione di carattere tecnico

di Giorgio Gavelli

Continuano le prese di posizione della giurisprudenza di merito sulla legittimità degli atti di recupero relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo, mentre da più parti si invocano chiarimenti sull’efficacia concreta della sanatoria prevista dall’articolo 5 del Dl 146/2021, attualmente con scadenza a fine mese (si veda l’articolo «Ricerca e sviluppo, la sanatoria sui crediti deve avere un ombrello certo»). Una delle contestazioni che sembra convincere maggiormente i giudici è l’impossibilità per l’Agenzia, in una materia così tecnica, di poter entrare nel merito dei progetti in assenza di un parere del ministero dello Sviluppo economico (Mise).

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia (decisione n. 276/01/2022) è paradigmatico: oggetto di recupero era il credito maturato in tre differenti periodi d’imposta (2016-2018) e compensato dal 2017 al 2020, basato sullo sviluppo di software che l’Ufficio non considerava significativamente innovativo rispetto a quanto già disponibile sul mercato. La società (difesa dallo Studio Dominici & Associati di Rimini) ha contestato l’illegittimità dell’atto di recupero sotto diversi profili. L’impossibilità di applicare retroattivamente i contenuti del cosiddetto manuale di Frascati, solo dal 2018 citato dalla prassi ministeriale, non ha convinto la Commissione, secondo cui tali principi erano già insiti nella documentazione di fonte comunitaria (in senso opposto, peraltro, Ctp Bologna n. 549/04/2022 e Ctp Aosta n. 46/01/2021 e n. n. 12/01/2022: si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno e del 26 settembre). Tuttavia, per poter valutare con cognizione di causa se il progetto realizzato dalla società rispettasse o meno il requisito della novità, l’Agenzia non poteva esimersi dal richiedere un parere al Mise, visto l’elevato tecnicismo di tali valutazioni. Per quanto la normativa disponga tale richiesta come facoltà e non obbligo, i giudici spezzini hanno ritenuto (in coerenza con altre decisioni, quali, ad esempio, Ctp Ancona n. 392/02/2021, Ctp Napoli n. 4988/30/2022, Ctp Roma n. 5918/22/2022 e Ctp Vicenza n. 365/03/2021) che l’esercizio di una discrezionalità tecnica da parte delle Entrate non fondata sul parere degli organi ministeriali a ciò preposti comportasse, nel caso di specie, l’infondatezza della contestazione.

Non appare fuori luogo osservare che sia la versione più recente del credito d’imposta (legge n. 160/2019) sia l’attestazione prevista dall’articolo 23 del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022) vanno proprio nel senso dell’attribuire la competenza tecnica indiscutibilmente esistente in questa materia a chi dispone delle conoscenze per poterla affrontare. La recente opinione differente espressa dalla Cassazione penale (sentenze 32330/2022 e 32331/2022: si veda l’articolo «Indebita compensazione: il reato si può contestare anche senza parere Mise»), non sembra decisiva ai fini tributari, in quanto espressa in sede penale e, per di più, cautelare. A tutt’oggi, l’approccio alla sanatoria da parte delle imprese interessate resta privo di una bussola che possa guidare le decisioni con la dovuta cognizione.

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