Imposte

Bonus Sud, dopo lo sblocco i modelli sono da rettificare

di Alessandro Sacrestano

Dopo l’intervento del ministero dell’Interno (si veda il Sole 24 Ore del 18 luglio), centinaia di imprese hanno ricevuto l’atteso nulla osta alla fruizione del bonus investimenti al Sud, previsto dall’articolo 1, comma 98-108 della legge 208/2015.

L’autorizzazione, come anticipato dalla circolare dell’Interno, è avvenuta sotto condizione «risolutiva». In pratica, la fruizione del credito d’imposta potrà avvenire da parte delle imprese beneficiarie, in assenza delle comunicazioni delle autorità competenti ai fini dei controlli antimafia. Chiaramente, qualora successivamente al nulla osta le autorità investite dei controlli dovessero evidenziare la sussistenza di motivi ostativi, si avvererebbe la condizione risolutiva posta dalle Entrate, con conseguente recupero dell’intero contributo precedentemente autorizzato. Il compromesso raggiunto, frutto di un pressing costante, ha liberato milioni di euro di risorse a favore delle imprese, ma porta con sè alcune complicazioni operative.

Un primo problema riguarda i soggetti che hanno presentato istanza di riconoscimento del bonus nel 2017. Come è facile immaginare, per alcune imprese la possibilità di usufruire dell’incentivo era discriminante ai fini della realizzazione degli investimenti. In sostanza, molte imprese che hanno presentato istanza nel 2017, in attesa che i controlli antimafia fossero esperiti, hanno rinviato l’avvio del programma di spesa. È possibile, quindi, che la pianificazione temporale degli investimenti rappresentata nel modello di comunicazione non corrisponda più al piano di spesa.

Pertanto, molte imprese che negli ultimi giorni si sono viste recapitare l’autorizzazione alla fruizione del credito e che avevano previsto la realizzazione di parte degli investimenti nel 2017, si troveranno nella condizione di non aver realizzato alcuna spesa, avviando gli investimenti nel 2018. Ci si chiede se tale circostanza comporti un obbligo di rettifica del modello Cim originario.

Nelle istruzioni a tale modello ministeriale, infatti, si legge: «Se il contribuente, invece, vuole rettificare una precedente comunicazione deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione. Le comunicazioni di rinuncia e rettifica possono essere presentate entro il 31 dicembre 2019». Resta da comprendere se la diversa articolazione temporale dell’investimento, in modo che una spesa risulti eseguita in un altro anno piuttosto che in quello indicato nel modello Cim, rappresenti una facoltà di comunicazione o piuttosto un obbligo.

Pur non registrandosi alcuna presa di posizione del fisco, si ritiene corretto propendere per la prima soluzione, atteso che le puntuali ipotesi di rideterminazione del credito, previste dal comma 105 dell’articolo 1 della legge 208/2015, non contemplano anche la difformità temporale degli investimenti rispetto a quella rappresentata nel modello. Resta inteso che, sebbene l’autorizzazione preveda la fruibilità del bonus già per il 2017, la materiale compensazione del credito non potrà avvenire anticipatamente rispetto alla realizzazione dell’investimento.

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