Controlli e liti

Brevetto italiano ed europeo sono titoli autonomi

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di Giovanni Negri

Il brevetto italiano costituisce titolo autonomo rispetto a quello europeo. E la perdita di efficacia di quest’ultimo, in seguito all’accoglimento di opposizione, non trascina con sè anche la legittimità del titolo italiano. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza della prima sezione civile n. 22984 depositata ieri. Con la pronuncia è stato accolto il ricorso di una società contro la decisione di una sezione specializzata in materia di impresa con la quale era stato ritenuto che la revoca di un brevetto europeo concesso ha come conseguenza la cessazione della materia del contendere relativa alla richiesta di nullità di un brevetto italiano e della frazione italiana del corrispondente brevetto europeo.

Conclusione che la Cassazione ha contestato, partendo da una considerazione iniziale e cioè che il verdetto di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l’interesse delle parti a una decisione sulla domanda proposta e cioè se emerge una situazione che rende evidente il venire meno di ogni ragione di contrasto tra le parti.

La Cassazione prosegue ricordando che il giudizio sul brevetto europeo non era definitivo, ma ancora sottoposto a revisione per la presentazione di un’impugnazione sia pure priva di efficacia sospensiva. «Non rileva dunque, in questa sede - osserva la Cassazione -, il carattere straordinario dell’impugnazione ed i presupposti di carattere eccezionale cui essa è subordinata: ciò che rileva è che la sola pendenza dell’impugnazione, implica ex se, che permangano ragioni di contrasto tra le parti».

Inoltre, il brevetto europeo, avverte la Corte, dal momento che si risolve in una sommatoria di brevetti nazionali, non sottrae l’autorità giudiziaria all’obbligo di applicare la disciplina nazionale per accertarne la validità della frazione italiana. Quanto al brevetto italiano, l’articolo 59 del Codice della proprietà industriale, prosegue la sentenza, ne prevede l’inefficacia quando la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con la conservazione in vigore del brevetto.

La disposizione dunque stabilisce la prevalenza del brevetto europeo, con il divieto di cumulo delle protezioni, con conseguente cessazione degli effetti del brevetto italiano, ma, puntualizza la Cassazione, «tale effetto si produce nell’ipotesi opposta a quella in esame, vale a dire quando il brevetto europeo ha assunto la sua configurazione definitiva, in quanto non sia stato opposto o l’opposizione sia stata definitivamente rigettata». La norma, pertanto, prevede la perdita di efficacia del titolo italiano solo quando è raggiunta la certezza che il titolo europeo non è stato e non potrà più essere revocato dopo la presentazione dell’opposizione.

Una disciplina che, sul piano processuale, è completata dalla norma che ammette la conversione dell’azione a difesa del brevetto italiano in quella a tutela del brevetto europeo, una volta che su quest’ultimo non è più possibile alcuna contestazione.

Quando invece l’opposizione contro il brevetto europeo è stata accolta, allora questo, conclude la Cassazione, non ha come conseguenza la perdita automatica di efficacia del brevetto italiano, «che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall’invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano».

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