Adempimenti

Brexit, autorizzazioni anticipate per le esportazioni nel Regno Unito

La circolare 49/D/2020: l’autocertificazione degli operatori evita il controllo diretto. L'adesione UK al transito snellisce la documentazione che accompagna le merci

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

L’agenzia delle Dogane e Monopoli si prepara alla Brexit e predispone per gli operatori delle linee guida per l’export in Uk, proponendo, a favore del mercato, procedure semplificate per l’appuramento dei regimi doganali. Con la circolare 49/D/2020, infatti, vengono predisposti nuovi modelli per l’esecuzione delle pratiche export in house presso le imprese cedenti merci con destinazione UK e chiarite alcune procedure che hanno preoccupato non poco il mercato per le quali tuttavia, ancora oggi, permane purtroppo una situazione di generale incertezza.

Ad ogni modo, la premessa sistematica per affrontare Brexit consiste nel fatto che, dal 1° gennaio 2021, l’entrata e l’uscita di merci tra l’Ue ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutti i movimenti di merci tra le parti, oggi in libera circolazione, dalla data del recesso dovranno essere vincolati ad importazione, esportazione o allo specifico regime riferibile all’operazione che s’intende realizzare, configurandosi, se del caso, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione. È il caso, ad esempio, delle imprese di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione che oggi operano senza alcuna formalità doganale e, dopo il recesso, dovranno attivare regimi specifici ad esempio di perfezionamento attivo o passivo. Per queste ipotesi, la Dogana ha previsto la possibilità di richiedere autorizzazioni anticipate fin da subito, manifestandosi disponibile, in alternativa, al rilascio di autorizzazioni retroattive, anche se qui il dato normativo dell’articolo 211 Cdu appare piuttosto stressato in favore degli operatori.Altro punto di grande interesse sta nella possibilità, per i soli esportatori, di ottenere in maniera rapida e semplificata delle autorizzazioni allo sdoganamento in house, presso i propri locali riconosciuti come luoghi approvati. Per ora, anche se sarebbe utile una sua estensione all’import, la facilitazione è riconosciuta solo per le operazioni attive, per le quali la Dogana propone, in allegato alla circolare, un apposito formulario per l’ottenimento della specifica autorizzazione .

Sull’export, la circolare in commento precisa altresì che, per espressa e nota previsione del Codice doganale Ue, di regola non è consentito presentare la dichiarazione di export presso un ufficio diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore, salvo che le merci siano altrove consolidate o imballate e caricate e salve altresì eccezioni speciali di specifico interesse, come avviene per le lavorazioni, transazioni relative a beni di basso valore o casi peculiari. Su questo la Dogana appare insistere particolarmente a beneficio del mercato, che può così decongestionare le dogane di uscita impropriamente coinvolte addirittura anche nelle rese Exw.

Un punto però di interesse per l’export sta nella corretta formalità da adempiere per l’esportazione. Di base, e questo sarà il flusso standard, le merci con destinazione UK saranno vincolate al semplice regime di esportazione, per cui un documento di accompagnamento doganale sarà emesso nel luogo di export ed il movimento si appurerà presso la dogana di uscita, che ad esempio può essere un aeroporto nazionale, ovvero un porto unionale, ovvero il tunnel della Manica per le merci via terra. In queste ipotesi, una volta giunte in dogana in UK, le merci sono sdoganate o vincolate ad un transito interno per giungere a destino, dunque con necessità di un nuovo documento. Avendo però sottoscritto la Convenzione sul Transito, UK potrà altresì ricevere merci con una esportazione abbinata a transito (EXT2), così come avviene ad esempio per le spedizioni in Svizzera. In questi casi, con un solo documento le merci potranno giungere a destino, anche se in questo caso verrà impegnata la garanzia dell’operatore o dello spedizioniere che verosimilmente dovrà essere rivista al rialzo (con conseguenti maggiori costi), vista la mole di operazioni che dal 2021 coinvolgerà gli scambi Ue/UK.

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