Imposte

Brexit, il rappresentante fiscale dribbla gli effetti Iva più pesanti

Alcuni fornitori Uk scelgono di registrarsi in uno Stato Ue per agevolare i propri clienti. L'iter può essere usato anche per le cessioni «assimilate» alle intraUe

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Per agevolare i propri clienti nel dopo Brexit, i fornitori britannici possono decidere di “registrarsi” ai fini Iva, nominando un rappresentante fiscale in un qualsiasi Stato membro. Una soluzione che resta valida anche dopo l’accordo del 24 dicembre tra Regno Unito e Unione europea e che offre il vantaggio di eseguire nello Stato Ue prescelto l’importazione dei beni provenienti da Uk o da altri Paesi extraUe, così da realizzare poi una cessione intracomunitaria nei confronti del cessionario soggetto passivo Ue.

È allora bene che gli operatori nazionali siano a conoscenza delle regole che governano tali operazioni.

1. Innanzitutto, va ricordato che l’introduzione di beni nel territorio dell’Ue con relativa immissione in libera pratica può avvenire senza pagamento dell’imposta, fruendo della possibilità riconosciuta dall’articolo 143 direttiva 2006/112 di “sospendere” il pagamento dell’Iva all’importazione se i beni sono destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.

2. Una volta scelto il paese Ue in cui sdoganare i beni di provenienza extracomunitaria, gli operatori Uk lì nomineranno un rappresentante fiscale per dar corso all’immissione senza pagamento dell’imposta e al successivo trasferimento intraUe. In tal modo, pur rifornendosi da un fornitore inglese, l’acquirente nazionale continua a effettuare acquisti intracomunitari soggetti a Iva con applicazione del reverse charge.

3. Dal punto di vista reddituale, il fornitore resta extraUe. Il cessionario nazionale tuttavia, ai fini Iva, deve integrare e registrare la fattura emessa dal rappresentante fiscale e collaborare con tale soggetto per fornire la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni dallo Stato d’immissione in libera pratica all’Italia.

Per prassi dello Stato d’importazione, tuttavia, potrebbe darsi che il rappresentante non sia tenuto a emettere fattura e possa limitarsi a compilare l’elenco riepilogativo delle cessioni. Tale mancanza va sanata dal cessionario nazionale con autofattura da regolarizzazione ex articolo 46, comma 5, Dl 331/93, indicando l’identificativo Iva del rappresentante fiscale che dev’essere quindi noto all’acquirente.

4. In ogni caso, è opportuno che il cessionario nazionale si faccia rilasciare idonea documentazione (compresa quella doganale, se possibile) che comprovi la regolarità dell’intera operazione.

La cessione assimilata

La procedura illustrata può essere seguita anche se i beni immessi in libera pratica non formano oggetto di una successiva “vera” cessione intraUe, ma di un trasferimento per esigenze del fornitore Uk, il quale potrebbe voler disporre dei beni in Italia, magari presso un proprio deposito. In tal caso, si avrebbe una cessione intracomunitaria “assimilata” dal rappresentante (di Uk) nello Stato d’importazione ad altro rappresentante (di Uk) in Italia, il quale assolverà comunque l’imposta in reverse.

Il rappresentante in Italia

L’operatore inglese potrebbe anche decidere di nominare un rappresentante fiscale in Italia per ivi immettere in libera pratica beni provenienti da fuori Ue. In questo caso, se i beni sono destinati al trasferimento in altro Stato membro, l’articolo 67, Dpr 633/72 prevede una procedura analoga a quella sopra descritta.

In base al comma 2-ter di tale norma e diversamente da quanto prevede la direttiva, è tuttavia richiesto che il bene sia oggetto di una vera cessione intraUe (che il rappresentante dovrà regolarmente fatturare) e che il cessionario sia effettivamente stabilito in altro Paese Ue.

Se i beni non sono destinati ad altro Stato comunitario, ma restano in Italia, l’imposta è assolta (salvo deposito Iva o plafond) dal rappresentante inglese presso la dogana nazionale. Tale soggetto non emetterà però fattura per la successiva vendita a soggetti passivi Iva nazionali, trattandosi pur sempre di un acquisto da extraUe da autofatturare a cura del cessionario nazionale.

Quale che sia lo Stato comunitario scelto, il rappresentante fiscale dell’operatore Uk potrebbe essere coinvolto in operazioni complesse (triangolari o vendite a catena). Vanno quindi rispettate le regole previste per tali operazioni e le indicazioni della giurisprudenza comunitaria.

Per esempio, in caso di rappresentante fiscale nominato in Italia che “acquisti” beni presso un fornitore Ue per cederli a un cliente soggetto passivo nazionale, occorre prestare attenzione al trasporto dei beni. Se il trasferimento in Italia è eseguito dal cessionario residente, il fornitore inglese, sebbene già registrato in Italia, dovrebbe infatti nominare un rappresentante fiscale anche nello Stato Ue di partenza dei beni per realizzare una cessione intracomunitaria nei confronti del soggetto nazionale (sentenza C-628/16).


LE REGOLE IN SINTESI

1. Importazione in altro Stato dell’Unione europea
L’operatore Uk con rappresentante fiscale in uno Stato Ue può immettere in libera pratica beni provenienti dal Regno Unito senza pagare l’Iva all’importazione in tale Stato, se i beni ivi introdotti sono destinati a un cliente soggetto passivo di altro Stato membro (art. 143, direttiva 2006/112). Se i beni introdotti in altro Stato Ue sono ceduti a un operatore nazionale, l’Iva è dovuta in Italia dal cessionario residente in reverse.

2. La triangolare con promotore del Regno Unito
Il rappresentante fiscale può fruire delle regole per le triangolari comunitarie semplificate (art. 141, direttiva 2006/112). Per esempio, se il rappresentante fiscale in Italia di Uk acquista beni da un fornitore francese e li rivende a un soggetto passivo tedesco trasferendoli direttamente dalla Francia alla Germania, egli effettua un acquisto intraUe senza pagamento dell'Iva in Italia e una cessione senza applicazione dell'imposta nei confronti del cliente tedesco.

3. Vendite a catena
Se l'operatore Uk ha un rappresentante fiscale in Italia e, suo tramite, acquista beni da altro Stato Ue che rivende a un soggetto passivo residente, va verificata l'applicabilità dell'art. 36 bis della direttiva. Se il trasporto in Italia è eseguito dal cliente nazionale, tale norma non si applica e l'operatore inglese deve dotarsi di rappresentante anche nello Stato del fornitore per ivi realizzare un acquisto interno e una successiva cessione intraUe al cliente italiano


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