Adempimenti

Brexit, spazio al codice «XI» per le cessioni con l’Irlanda del Nord

Comunicato del dipartimento Finanze: l’aggiornamento dei database consente il controllo in linea del codice identificativo anche dell’impresa dell’Irlanda del Nord negli scambi intracomunitari

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di Benedetto Santacroce

L’utilizzo del nuovo codice identificativo «XI» nelle cessioni di beni verso e dall’Irlanda del Nord è oggi possibile, in quanto le regole tecniche disciplinate dalla direttiva 2020/1756, sono immediatamente applicabili e non necessitano di alcuna forma di recepimento. Questo è il chiarimento fornito dal dipartimento delle Finanze con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale.

In effetti, a seguito degli accordi stipulati da UK con l’Ue, anche dopo il 1° gennaio 2021 le cessioni di beni che avvengono da e verso l’Irlanda del Nord sono trattate, ai fini Iva, quali cessioni e acquisti intracomunitari. Lo specifico trattamento fiscale comporta, però, sul lato tecnico che gli operatori dell’Irlanda del Nord siano identificati, ai fini Iva, con uno specifico codice. Questo codice che è stato fissato dalla direttiva 2020/1756/Ue è composto dai due caratteri alfabetici «XI». Il codice, che è evidentemente diverso da quello del regno Unito (GB) può essere utilizzato fin da subito, in quanto, trattandosi di modifiche tecniche, non necessitano di norme di recepimento, ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei data base operanti con codici identificativi esteri (Vies, Oss-Ioss, Vat e Fca).

L’aggiornamento, dunque, dei database consente ora, ad esempio, il controllo in linea del codice identificativo, ai fini degli scambi intracomunitari, anche dell’impresa dell’Irlanda del Nord.

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