Imposte

Calcolo Irap in tre mosse per le holding industriali

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Identificazione di una holding come industriale, determinazione della base imponibile (con particolare attenzione alla parte finanziaria del conto economico) e verifica dell'aliquota applicabile: sono i principali aspetti da monitorare per applicare correttamente la disciplina Irap alle holding industriali.

Definire la holding
Innanzitutto, bisogna stabilire in quali casi una società holding può essere qualificata come industriale. La definizione è contenuta nell'articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/97: si tratta dei soggetti la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società che esercitano attività diversa da quella creditizia o finanziaria (per le quali sussisteva l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 113, del Dlgs 385/1993, che non esiste più in seguito all'abrogazione operata dall'articolo 7, del Dlgs 141/2010). Le istruzioni al modello Irap 2014 non fanno più riferimento all'elenco ex articolo 113 del Dlgs 385/1993, ma precisano che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie è verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali, e degli altri elementi patrimoniali relativi a rapporti intercorrenti con le stesse società, quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti, eccede il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Calcolare la base imponibile
Una volta verificata la condizione di holding industriale, la base imponibile Irap è calcolata sommando la base «industriale», determinabile secondo le regole previste per le società industriali, al margine di interesse, calcolato in misura pari alla differenza tra interessi attivi, e proventi assimilati, e il 96% degli interessi passivi e oneri assimilati. Come a suo tempo chiarito nella risposta 2.6 della circolare n. 189/E del 1999, è ammessa la compensazione dei due importi, ossia della base «industriale» e del margine di interesse, qualora siano, indifferentemente, uno positivo e l'altro negativo, e questo perché la base imponibile Irap è unica.

Per quanto riguarda l'identificazione degli oneri finanziari, deducibili nella misura del 96%, nella risoluzione 56/E del 22 giugno 2010, l'Agenzia ha chiarito che questi oneri assumono rilevanza, sempreché trovino fonte in rapporti che assolvono a una funzione finanziaria, e cioè di impiego di capitale, così come definiti dall'articolo 96, comma 3, del Tuir. Nella stessa risoluzione è stato chiarito che se la holding, con l'obiettivo di eliminare il rischio legato alle variazioni dei tassi di interesse a debito, ha stipulato dei contratti derivati di interest rate swap (Irs), è deducibile al 96% il risultato netto dell'accorpamento tra interesse passivo e risultato del derivato di copertura ad esso riferibile.

Un aspetto da segnalare riguarda i distacchi di personale, poiché è frequente la prassi delle holding di distaccare propri dipendenti presso le società del gruppo. Nella risoluzione 2 del 12 febbraio 2008 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che gli importi spettanti come recupero di oneri di personale distaccato presso terzi – che in base ai principi contabili nazionali sono imputati nella voce A5 del conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» – non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, questi importi – imputati nella voce B7 del conto economico come «Costi per servizi» – si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione.

Individuare l'aliquota
L'ultimo passaggio è la verifica dell'aliquota Irap applicabile alla holding industriale, poiché ci sono alcune Regioni che hanno previsto un ulteriore incremento rispetto all'aliquota base già maggiorata al 4,65% dall'articolo 23, comma 5, del Dl 98/2011.

È utile ricordare che l'articolo 2 del Dl 66/2014, con decorrenza dall'esercizio 2014 (soggetti solari), ha ridotto l'aliquota Irap applicabile ai soggetti citati all'articolo 6, del Dlgs 446/97 (incluse quindi le holding industriali) dal 4,65% al 4,2 per cento. Per la determinazione dell'acconto da versare per il periodo di imposta 2014 secondo il criterio previsionale, invece dell'aliquota del 4,2%, si deve tuttavia tenere conto di un'aliquota del 4,5 per cento. Ciò significa che, ad esempio, una holding industriale soggetta per il 2013 ad aliquota Irap del 5,57% (pari ad aliquota base 4,65% + 0,92% per incremento disposto da legge regionale), applicherà le seguenti aliquote:
• acconti 2014 con metodo storico: 4,65% + 0,92% = 5,57%
• acconti 2014 con metodo previsionale: 4,5% + 0,92% = 5,42%
• saldo 2014: 4,2% + 0,92% = 5,12 per cento.

Vedi l'esempio di calcolo dell'Irap

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