Cambiali, termini bloccati fino al 30 aprile
Gli assegni presentati all’incasso devono essere pagati alla consegna
Dal 9 marzo al 30 aprile sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: lo stabilisce l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 23/2020. La sospensione opera sia a favore del debitore “principale” che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.
Si tratta, più precisamente, della sospensione dei termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo: quindi, un termine che era già in decorso al 9 marzo riprende a decorrere il 1° maggio (sommandosi il periodo già trascorso fino all’8 marzo a quello che correrà dopo il 30 aprile); un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà, invece, il suo decorso dal 1° maggio.
La norma avalla dunque la tesi (sostenuta più volte dal Consiglio nazionale del notariato, in particolare nella risposta a quesito n. 94-2020P del 30 marzo 2020) che i Dpcm dell’8 e del 9 marzo 2020 avevano implicitamente esteso, dalla prima “zona rossa” all’intero territorio nazionale, la norma recante la sospensione dei «termini civilistici» (dal 22 febbraio al 31 marzo 2020) contenuta nell’articolo 10 del Dl 9/2020.
Se, dunque, un protesto è stato levato dopo il 9 marzo e fino all’8 aprile 2020, il protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne deve essere disposta d’ufficio la cancellazione.
Quanto agli assegni (bancari e postali), dato che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento, la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l’assegno, ma riguarda il creditore, esentandolo pertanto dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini.
Quindi, dato che gli assegni non possono essere né post-datati né emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente provvista), ne consegue che se l’assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.
Se, però, l’assegno viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9 della legge 386/1990) il termine per l’iscrizione del suo nominativo nell’archivio tenuto dalla Banca d’Italia, il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell’assegno e il termine per la comunicazione nei suoi confronti della revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi.