Carburanti, corrispettivi da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo
Con il provvedimento 106701 varato lo scorso 28 maggio dall’agenzia delle Entrate, di concerto con l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, arrivano le prime istruzioni ufficiali per l’adempimento, dal prossimo 1° luglio 2018, del nuovo obbligo di memorizzazione e di trasmissione dei corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
Si tratta, in realtà, di istruzioni parziali, che, rimandando a ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria, ingenerano un labirinto di disposizioni attuative alimentando l’attesa degli operatori per la definizione del quadro finale. Si consideri anche che, in ottemperanza dell’ultimo periodo del comma 1-bis, articolo 2 del Dlgs 127/2015 (introdotto dalla legge di Bilancio 2018), è previsto un avvio graduale del nuovo adempimento, da concludersi il 31 dicembre 2019, cosicché, a partire dal 1° gennaio 2020, tutti coloro che effettueranno cessioni di benzina e gasolio (utilizzati come carburanti per motori), dovranno memorizzare e trasmettere i relativi corrispettivi.
Si prevede, dunque, che dal prossimo 1° luglio il nuovo obbligo scatterà esclusivamente per i soggetti passivi Iva che gestiscono impianti stradali di distribuzione; pertanto, sono escluse le cessioni effettuate presso altre strutture, come gli impianti privati di rifornimento, per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica parte dal 2019 (si veda l’articolo «Carburanti, impianti privati al test dell’e-fattura», sul Quotidiano del Fisco del 25 maggio 2018 ), così come sono escluse le cessioni di carburanti diversi dalla benzina e dal gasolio (per esempio, Gpl), ma anche gli acquisti dei carburanti non destinati ai motori.
L’aspetto più controverso riguarda, però, la tipologia di distributori alla quale si applica la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, in quanto ancora non bene definiti; si auspicano, quindi, maggiori chiarimenti in merito. Tecnicamente, infatti, le pompe di benzina, se definibili come distributori automatici, sarebbero dovute già rientrare nell’obbligo di trasmissione dal 2017, tuttavia, il provvedimento 30 marzo 2017 li aveva espressamente esclusi. Il provvedimento 106701 in commento, invece, fa riferimento a impianti di distribuzione stradale «a elevata automazione», potrebbero, quindi, rientrarvi anche i distributori diversi dalle vending machine, qualora il rifornimento avvenga «unicamente» in modalità self service prepagato (escludendo, pare, gli impianti con personale) e purché siano muniti di:
•sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
•terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate ecc.);
•sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
La trasmissione dovrà essere effettuata all’agenzia delle Dogane entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in tale modo le informazioni desumibili dall’obbligo comunicativo potranno essere utilizzate anche per la tenuta telematica del registro di carico e di scarico; infatti ,con il tracciato allegato al provvedimento (in realtà già disponibile dall’8 maggio sul sito delle Dogane) gli operatori potranno effettuare entrambi gli adempimenti. È stata, quindi, introdotta una semplificazione per il settore, che potrà essere seguita da altre, qualora vengano effettivamente emanati i provvedimenti richiamati dall’Amministrazione Finanziaria nel documento dello scorso 28 maggio. Comunque, ai fini della trasmissione, è necessario che gli operatori si accreditino, anche per il tramite di delegati, ai servizi digitali dell’Agenzia.
Infine, per la consultazione dei dati trasmessi da parte delle Agenzie è prevista l’adozione di specifiche misure che garantiscono l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione nonché la tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.
Agenzia delle Dogane e delle Entrate, provvedimento 106701/2018