Carburanti «tracciabili» per gli autocarri
Costo deducibile anche con rifornimenti pagati con bancomat o carte i credito di dipendenti o amministratori. Obbligo di tracciabilità anche per i rifornimenti di carburante destinati ad autocarri e mezzi speciali ma non per le altre spese dei mezzi aziendali. Sono questi alcuni degli spunti che emergono dalla lettura della circolare 8/E/2018 .
Pagamento tracciabile
L’Agenzia ha chiarito che devono essere ritenute validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva sui costi di rifornimenti di carburante, anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata laddove la spesa sia allo stesso riconducibile mediante «una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili». Si pensi ai rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito. Se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato con strumento tracciabile (ad esempio bonifico) da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’Iva sul costo del carburante. In relazione al regime speciale del Dl 78/2011 (abrogazione facoltativa della scheda carburante), l’Agenzia aveva invece affermato che la moneta elettronica doveva necessariamente essere riferita alla partita Iva che sosteneva il costo (circolare 42/E/2012). Rimane in ogni caso l’appesantimento amministrativo in tema di raccolta di documentazione che deriva dalla gestione di situazioni come queste, nella prospettiva di eventuali controlli da parte delle Entrate.
Opinabile, invece, è il fatto che secondo l’Agenzia, l’obbligo del pagamento tracciabile riguardi dal prossimo 1° luglio anche gli acquisti di carburante per autocarri e trattori stradali. In questi casi siamo in presenza, infatti, di autoveicoli speciali estranei sia all’articolo 164 del Tuir, sia all’articolo 19bis1, comma 1, lettera d) della legge Iva. Solo queste disposizioni nello specifico sono state interessate dall’introduzione dell’obbligo di pagamento con moneta elettronica (estesa agli strumenti tracciabili dal provvedimento 73203 dell’Agenzia), dai commi 922 e 923 della legge 205/2017, per cui appare forzata l’estensione sposata dalle Entrate.
Le spese diverse
In un punto del paragrafo 2 la circolare afferma «sebbene l’intervento dell’articolo 1, comma 923 –in modifica dell’articolo 19bis 1 comma 1, lettera d) del decreto Iva – sembri limitare l’utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini delle deducibilità dei costo sostenuti». Il passaggio può apparire ambiguo, ma nel prosieguo il documento di prassi precisa che solo per la deduzione dei costi (e dell’Iva) sugli acquisti di carburante per autotrazione il pagamento con uno strumento finanziario tracciabile è condizione necessaria, mentre per le altre spese inerenti al mezzo aziendale o professionale (ad esempio le spese di manutenzione, il leasing, il noleggio o la custodia) il pagamento tracciabile rafforza l’elemento di riconducibilità dello stesso costo al titolare. Se è così, quindi, l’obbligo in senso stretto del pagamento tracciabile per ottenerne il riconoscimento fiscale, non sembra riguardare le spese inerenti i mezzi diverse dai carburanti per autotrazione.