Carte multiuso con e-fattura al rifornimento
Emissione di fattura elettronica da parte del gestore all’atto dell’acquisto del carburante effettuato sulla base di una fuel card multiuso rilasciata da un soggetto non residente: con questo chiarimento reso nel corso del forum dell’Esperto risponde tenutosi lo scorso 24 maggio 2018, l’agenzia delle Entrate conferma quanto già indicato con la circolare 8/E/2018 circa l’operatività della distinzione tra buono monouso e buono multiuso ( clicca qui per consultarlo ).
Muovendo dal presupposto che l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda comunque i soggetti esteri non residenti e non identificati in Italia, è stato chiarito come in ogni caso non sono soggette a Iva le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero più prodotti con aliquote differenti. La fuel card costituisce in questa ipotesi un semplice documento di legittimazione la cui cessione non richiede l’emissione di fattura elettronica in quanto non è soggetta ad imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto denaro o crediti di denaro ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Dpr 633 del 1972. Tuttavia all’atto della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica quando l’acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d’imposta.
L’agenzia delle Entrate, con questa risposta, ribadisce la posizione espressa con la circolare 8/E/ 2018, soffermandosi sull’obbligatorietà o meno di emettere una fattura elettronica nel caso di cessione o ricarica delle fuel card utilizzate nei contratti di netting. L’interpretazione fornita è basata sulla distinzione codificata dalla direttiva 2016/1065/Ue la quale, nel recepire la giurisprudenza della Corte Ue e modificando la direttiva 2006/112/Ce, distingue appunto tra buono monouso o multiuso. In particolare il nuovo articolo 30-bis della direttiva Iva definisce come monouso il buono in relazione al quale sono noti, al momento della sua emissione, sia il luogo di cessione dei beni o prestazione di servizi nonché l’Iva dovuta su tali beni e servizi. Secondo il successivo articolo 30-ter, la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione di servizi dietro presentazione del buono monouso non sono considerate operazioni indipendenti: per l’effetto l’operazione di cessione o ricarica del buono monouso andrà documentata con fattura elettronica. In presenza perciò di un buono carburante ovvero di carte ricaricabili o meno, o di altri strumenti, che permettono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina o gasolio, l’operazione di cessione o di ricarica dovrà essere necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
Al contrario per il buono multiuso, l’articolo 30-ter della direttiva Iva prevede che l’assoggettamento ad Iva avvenga all’atto della consegna fisica dei beni o della prestazione di servizi, mentre ogni trasferimento del buono multiuso precedente al suo utilizzo non è soggetto ad imposta.
Si è infatti in presenza all’atto della cessione o ricarica di un semplice documento di legittimazione se il buono carburante o la fuel card permette di rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe «bianche» che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione, oppure ancora consente l’acquisto di più beni e servizi. In questo secondo caso, che è analogo a quello considerato nel forum, la cessione non è soggetta ad Iva e, conseguentemente, all’obbligo di fatturazione in forma elettronica. Nei fatti viene disposta in via interpretativa l’applicazione anticipata, rispetto al 1° gennaio 2019, dei contenuti della direttiva circa la distinzione tra buono monouso e multiuso: tuttavia, come chiarito dalla circolare 8/E, comportamenti difformi alle indicazioni fornite, ma conformi ai pregressi documenti di prassi, non saranno sanzionati.