Ai fini della notificazione a mezzo Pec degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri, in quanto l’articolo 26 del Dpr 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo. È il principio espresso dalla sentenza 853/3/2025 della Cgt Lazio, che ha rigettato l’appello del contribuente, il quale protestava l’inesistenza della notifica delle cartelle, in quanto ricevute con messaggi Pec provenienti da un indirizzo non risultante...

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