Catasto, rettifica senza motivazione della rendita ricavata dal Docfa
L’ordinanza 12005/2020 della Cassazione: la rettifica non va giustificata se deriva da una diversa valutazione tecnica
La procedura Docfa è un optional e il Catasto, se non la smentisce, può decidere come gli pare. La Cassazione (ordinanza 12005/2020, depositata il 19 giugno) ha avallato la tesi degli uffici considerando che non necessita di particolare motivazione la rettifica della richiesta di un’attribuzione di rendita catastale presentata seguendo la procedura automatizzata Docfa.
Nel concreto, il contribuente (una società) aveva presentato un Docfa con denuncia di variazione per ultimazione e divisione di un fabbricato urbano. Il Docfa è un software, consistente in una procedura automatizzata, nella quale il professionista inserisce i dati rilevati sotto la sua responsabilità e viene elaborata in via informatica l’attribuzione di una rendita catastale. Il Docfa è stato inventato proprio per eliminare gli infiniti contenziosi derivanti da valutazioni difformi dei vari uffici e conseguente contenzioso e anche per poter ottenere dati esatti e standardizzati, a tutto vantaggio della certezza del diritto e delle attese dei contribuenti.
L’agenzia delle Entrate ha comunque rettificato la rendita presentata e notificato un atto di classamento con avviso di accertamento.
Contro questo atto la società ha presentato ricorso, ottenendo ragione dalla Ctr Campania per «difetto di notifica e motivazione». L’Agenzia ha fatto a sua volta ricorso in Cassazione, dove il giudizio è stato ribaltato.
Il cuore dell’ordinanza è nel riferimento al fatto, appositamente citato dall’Agenzia, che l’accatastamento nasce da un’iniziativa di parte cui lo stesso contribuente ha dato inizio. Ma soprattutto la carenza di motivazione, per l’Agenzia, non esiste perché la procedura Docfa «è una procedura a struttura partecipativa e il raffronto tra i dati indicati nell’avviso e quelli contenuti nella dichiarazione (...) consentono di rendersi conto delle ragioni del provvedimento».
Quindi, secondo l’Agenzia, basta confrontare i dati del Docfa e quelli corretti per capire le motivazioni della rettifica stessa della rendita, il che dipenderebbe dal «diverso apprezzamento dei medesimi elementi indicati dalla parte».
La Cassazione, nel dare ragione all’Agenzia, ha sottolineato appunto che «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura Docfa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni», cioè esattamente quello che era avvenuto.