Controlli e liti

Cercasi bussola tra le regole per il test di convenienza delle sanatorie

Le opportunità e l’impatto delle nuove sanatorie vanno misurate rispetto alla complessità delle norme in materia stratificate nel tempo

di Paola Coppola

Chi si interroga sulle opportunità collegate alle sanatorie in corso si trova di fronte alla difficoltà di dover, innanzitutto, “cercare” le norme da esaminare e mettere a confronto tra i tanti commi dell’articolo 1 della legge 197/2022, oltre che a quella di dover superare taluni ostacoli che si trovano disseminati lungo il percorso verso la «tregua/pace fiscale» per la poca chiarezza e coerenza delle norme di riferimento.

Scegliere tra le diverse e alternative misure richiede, in primis, la verifica della sussistenza o meno di una lunga serie di circostanze/situazioni processuali che dipendono da fatti dal “caso”, ovvero da quando e in che termini, alla data di entrata in vigore della legge, ha agito il singolo contribuente, il singolo ufficio, la singola Corte tributaria o la Corte di cassazione.

Il dovuto per estinguere/eliminare le liti pendenti oppure le sanzioni, gli interessi e gli accessori tra i debiti iscritti a ruolo (dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), cambia, infatti, a seconda che al 1° gennaio 2023 sia avvenuta o meno la notifica del Pvc o degli avvisi di accertamento; la notifica e/o il deposito del ricorso; il deposito o meno della sentenza di primo o secondo grado e a seconda della soccombenza (integrale o parziale) dell’Agenzia o del contribuente; dalla disponibilità/operatività o meno degli uffici, in via alternativa, a conciliare o rinunciare alla lite; dal diniego o meno alla domanda di definizione da parte dell’Agenzia; dal pagamento o meno delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi in via provvisoria e così via.

Il fatto che in sede di approvazione della legge siano state ampliate le liti pendenti definibili a quelle in cui è parte, non già solo l’agenzia delle Entrate ma anche «l'agenzia delle Dogane» per questa ragione inserita (pur senza altri chiarimenti e precisazioni) all’articolo 1, comma 186, ma non anche al comma 206 (per la conciliazione agevolata), né al comma 216 (per la rinuncia in Cassazione), porta a rilevare che, allo stato, per probabile “svista” del legislatore, non c’è spazio per la definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 con lo sconto di sanzioni o interessi sui tributi amministrati dalle agenzia delle Dogane, diversi dai dazi, se non quella della chiusura delle liti pendenti, ferma la rottamazione-quater se si tratta di ruoli formati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Le liti pendenti in cui è parte esclusivamente l’agenzia Entrate Riscossione sono escluse dalla definizione, mentre quelle sui tributi locali potranno rientrare solo se gli Enti decideranno di deliberare l'applicazione «delle disposizioni dei commi 186-204» alle controversie tributarie in cui è parte «il medesimo ente o un suo ente strumentale» entro il 31 marzo 2023 (comma 205).

Ne segue che, ad oggi, non sono sospesi in via automatica di nove mesi i termini di impugnazione delle sentenze che riguardano i tributi locali, ma solo quelli che riguardano le sentenze (e non gli atti introduttivi) nelle liti in cui è parte solo l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane (comma 199). Sospensione dei termini che, quindi, potrà operare anche per i tributi locali, ma con un termine “mobile”, a seconda che - e via via che - i vari Enti decideranno di effettuare questa scelta. Il processo in corso si estingue, inoltre, ed è questa una novità rispetto alle versioni precedenti, previo deposito in giudizio della domanda di definizione e del versamento integrale o della prima rata entro il 30 giugno 2023, diversamente dal caso della rottamazione-quater dove il processo si estingue (comma 236) solo dopo l’integrale pagamento del dovuto (in via integrale o parziale).

L’Agenzia può opporre dinieghi alla richiesta, che potranno essere notificati anche molto tempo dopo l’estinzione del giudizio (entro il 31 luglio 2024) che sono impugnabili (entro 60 gioni). L’impugnazione del diniego è anche motivo di revoca del provvedimento di estinzione del processo da richiedersi congiuntamente per cui, per effetto di questo complesso procedimento da mettere in campo per la chiusura definitiva della lite, si profila la probabilità di un aumento e non di una riduzione del contenzioso per le impugnazioni che verranno proposte avverso i possibili dinieghi/decreti di estinzione, diversamente da quanto indicano i traguardi e gli obiettivi del Pnrr. E ciò fermo restando che resta da comprendersi la sorte dell’atto impugnato, a processo estinto, dopo il diniego, ai fini della riscossione dei carichi (originari o ridotti), non disponendo al riguardo nulla la legge (commi 200-201).

Per come è stata migliorata a favore dei contribuenti la rottamazione-quater si consideri ancora che ove sia in corso una lite con l’agenzia (Entrate/Dogane) al 1° gennaio 2023, il costo per la chiusura del processo resta “neutro” e, quindi, non crea diseguaglianze nei riguardi dei soli contribuenti morosi che, non avendo pagato alcuna somma a titolo provvisorio, non subiranno alcun pregiudizio nel corrispondere il 100% del tributo dovuto.

Il contribuente virtuoso che nelle more del giudizio ha pagato le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio (come doveva), avrà convenienza più a definire la lite che a rottamare, potendo nel primo caso scomputare dal quantum dovuto, fino a concorrenza, tutte «le somme pagate a qualsiasi titolo» (comma 196), mentre se rottama, potrà scomputare solo la sorte capitale, le eventuali spese per procedure esecutive ed il costo della notifica, ma non anche le sanzioni e gli interessi (comma 238); e ciò fermo il “ricalcolo di convenienza” ove il contribuente avesse pagato molto più del dovuto per il “sacrificio” di non poter avere diritto al rimborso dell’eccedenza.

In alternativa alla definizione, il contribuente potrà valutare la conciliazione agevolata della lite, se pendente al 1° gennaio 2023 nei gradi di merito, ma solo ove l'Ufficio (competente) è disponibile all'accordo (anche per il vantaggio di incamerare direttamente le somme su cui si perfeziona l'accordo), con diritto a recuperare, questa volta, in virtù del rinvio all’ art. 48, D.Lgs. 546/92 “in quanto compatibile” (comma 206) quanto versato oltre che il rimborso dell'eccedenza, ma solo se nel “test di convenienza”, il tributo si riduce (per l'accordo) e non sono elevati gli interessi che restano dovuti, unitamente alle sanzioni pur se ridotte ad 1/18 del minimo.

Se la lite è pendente in Cassazione al 1° gennaio 2023, si potrà valutare, in alternativa, la “rinuncia alla lite” (altra novità della manovra) ma solo se nella “definizione transattiva” con l’Ufficio si arriverà, anche qui, ad una sensibile riduzione del tributo, fermi gli interessi e le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo che restano dovuti ma senza diritto, tuttavia, “alla restituzione delle somme già versate, ancorchè eccedenti rispetto al dovuto” (comma 215). Se, infine, alla data del 1° gennaio 2023 la lite non è pendente, restano da valutare i casi della definizione agevolata degli accertamenti che seguono i pvc (notificati) o gli inviti obbligatori all’adesione, i cui termini di impugnazione sono pendenti, compresi quelli notificati fino al 31 marzo 2023, oppure dell'acquiescenza agevolata degli stessi atti (compresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta), con lo sconto delle sanzioni ad 1/18 del minimo (sull'adesione agevolata), ma del 1/18 dell'irrogato (sull'acquiescenza). Insomma, c’è da risolvere un vero rompicapo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©