Imposte

Cessione d’azienda ante 2018: stop alla riqualificazione

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il conferimento d’azienda in una newco e la successiva cessione delle quote di quest’ultima non può essere considerato elusivo e, come tale, non è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale anche anteriormente alla data del 1° gennaio 2018. È questo il principio espresso dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 2087/14/2018 (presidente e relatore Moliterni).

Nel caso di specie l’ufficio provvedeva a riqualificare come cessione di azienda (con applicazione dell’imposta in misura proporzionale 3% in luogo dell’imposta fissa) l’operazione di conferimento di beni in una newco operato dai soci assegnatari dei beni di una società liquidata, seguita dalla cessione delle quote acquisite nella newco da parte dei soci. In particolare la pretesa impositiva veniva giustificata, in modo “classico”, ovvero attraverso l’applicazione dell’articolo 20 del Tur, nel presupposto dell’esistenza di atti collegati tra loro finalizzati al mero risparmio d’imposta e privi di valide ragioni economiche.

Nel sovvertire il giudizio di primo grado, in sede d’appello il collegio giudicante ha riconosciuto l’illegittimità della pretesa impositiva. In tal senso, è stato preliminarmente ricordato che, attraverso la modifica all’articolo 20 del Tur, la legge di Bilancio 2018 ha determinato, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la necessità di assoggettare a tassazione gli atti che sono portati alla registrazione sulla base della natura e degli effetti giuridici degli stessi, a prescindere da elementi extratestuali e da eventuali atti collegati.

Tuttavia, il collegio ha escluso la possibilità di attribuire a questa modifica una portata innovativa (così come, viceversa, è stato affermato dalla Cassazione 2007/2018). Infatti, l’imposta di registro è nata di per sé quale imposta d’atto e, come tale, deve essere applicata assumendo a riferimento i soli effetti giuridici degli atti che sono portati alla registrazione, a prescindere dal relativo contenuto economico.

Secondo la Ctr, così come riconosciuto dalla stessa Cassazione 2054/2017, le modifiche all’articolo 20 del Tur operate dalla legge di Bilancio 2018 si sarebbero limitate a riportare la norma alla sua qualificazione originaria, in ciò confermando la loro natura meramente interpretativa.

Inoltre, nel caso di specie, l’operazione non poteva essere considerata elusiva in quanto era stata concepita come risposta a specifiche problematiche gestionali e commerciali e a prescindere da finalità natura esclusivamente tributaria.

Infatti, dai verbali di assemblea allegati al fascicolo, la società cancellata aveva individuato il principale fattore critico aziendale/commerciale - cruciale per la sua stessa sopravvivenza futura - nella dipendenza da un unico fornitore del software utilizzabile per la realizzazione dei progetti informatici nel settore della sanità pubblica e privata. Per questo motivo, al fine di non dover dipendere più da un unico fornitore, si poneva la necessità di scorporare il ramo d’azienda tramite conferimento, al fine di creare due nuclei operativi con diverse attività.

Ctr Emilia Romagna 2087/14/2018

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