Contabilità

Cessione di usufrutto quote senza neutralità

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di Luca Gaiani

Il conferimento della nuda proprietà di partecipazioni non gode del regime di neutralità di cui all'articolo 177 del Tuir se non viene contestualmente apportato il correlato usufrutto. Lo stesso per i conferimenti di usufrutto in assenza della nuda proprietà Lo ha chiarito la risposta ad interpello n. 290 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. Il requisito di riunificazione dei diritti parziari non risulta necessaria se si conferisce la nuda proprietà a cui siano attribuiti i diritti di voto.

La risposta 290/2019 affronta il caso del conferimento di partecipazioni societarie che più soci intendono effettuare avvalendosi del regime dell'articolo 177 comma 2 del Tuir. La norma prevede un regime di neutralità fiscale (o meglio, di determinazione convenzionale della plusvalenza tassabile) per i conferimenti di partecipazioni detenute in società di capitali che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo della società conferita. Il regime in questione, lo ricordiamo, è stato esteso dal decreto crescita ai conferimenti di partecipazioni qualificate effettuati in società unipersonali.

L'interpello riguarda una operazione con cui vengono conferite da tre soci persone fisiche, con un unico atto, partecipazioni in piena proprietà (30% x 3 = 90%) e partecipazioni in nuda proprietà (10%), queste ultime senza il contestuale conferimento dei correlati usufrutti. Si chiede se, nel conferimento, possano usufruire del regime di neutralità dell'articolo 177, anche le quote in nuda proprietà.

L'Agenzia sottolinea preliminarmente che l'articolo 177 comma 2 è applicabile anche quando le partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo sono, nell'ambito di un'unica operazione, conferite da più soci, ciascuno dei quali apporta una quota non di controllo. Ciò che rileva, infatti, è la partecipazione complessivamente ricevuta dalla conferitaria (che deve superare il 50%) e non le singole quote conferite. Pertanto, nel caso in esame, ciascuno dei tre conferenti, pur trasferendo una partecipazione di per sé non di controllo (30%), potrà applicare il regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177.

La risposta 290 afferma poi che il conferimento dei diritti parziari (usufrutto o nuda proprietà) su partecipazioni non può usufruire del regime in esame, ancorché esso avvenga unitamente al conferimento di ulteriori quote di piena proprietà, salvo che non venga contestualmente conferito il diritto complementare (rispettivamente, nuda proprietà o usufrutto) necessario ad attribuire alla conferitaria la piena proprietà delle partecipazioni.

Qualora invece il conferimento riguardi la nuda proprietà di azioni o quote alle quali, in base a specifica convenzione redatta ai sensi dell'articolo 2352 del Codice civile, è attribuito il diritto di voto, la disposizione prevista dall'articolo 177 comma 2 del Tuir potrà trovare applicazione, qualora con il conferimento stesso la società conferitaria acquisisca o incrementi il controllo sulla società conferita.

Nel caso dell'interpello, pertanto, al conferimento del 10% in nuda proprietà (senza diritto di voto), in assenza di contestuale apporto del corrispondente usufrutto, si applicherà il regime ordinario (e non l'articolo 177) e pertanto la plusvalenza sarà determinata in base al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, dato che l'operazione non consente alla conferitaria di incrementare il controllo sulla società conferita.

Agenzia delle Entrare, risposta a interpello 290/2019

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