Controlli e liti

Cessioni dei bonus: controlli preventivi su coerenza dei dati, soggetti coinvolti e operazioni passate

Il provvedimento delle Entrate definisce i casi che possono portare alla sospensione di 30 giorni

Sono stati messi a punto i criteri con cui saranno effettuati i controlli preventivi per contrastare le frodi nelle cessioni dei crediti d’imposta. Lo annuncia il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato mercoledì 1° dicembre (340450/2021). Si tratta dei controlli previsti dal nuovo articolo 122-bis del decreto Rilancio (Dl 34/2020), inserito dal decreto Antifrodi (Dl 157/2021) e in vigore dallo scorso 12 novembre.

I controlli riguardano le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti – comprese le cessioni successive alla prima – e faranno scattare la sospensione dell’operazione fino a 30 giorni, in presenza di determinati profili di rischio. In particolare, i criteri di controllo riguarderanno:

a) la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui tali crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Viene confermato che l’Agenzia sospenderà la comunicazione entro 5 giorni dalla comunicazione e per un tempo massimo di 30 giorni. La sospensione sarà comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici delle Entrate (per le comunicazioni di cessione dei bonus edilizi ex articolo 121 del Dl Rilancio) o con avviso pubblicato nella stessa sezione dell'area riservata del sito internet dell’Agenzia tramite la quale è stata inviata la comunicazione (per le cessioni dei crediti Covid ex articolo 122).

Con le stesse modalità è comunicato anche l’eventuale annullamento della comunicazione, se sono confermati gli elementi che hanno innescato la sospensione: in questo caso, la comunicazione di cessione si considera non effettuata, si legge nel provvedimento. L’annullamento è motivato e l’intermediario abilitato che ha inviato la comunicazione originaria è tenuto a inoltrare al titolare del bonus ceduto quanto ricevuto dall’Agenzia.

Se invece gli indizi che hanno fatto scattare la sospensione non vengono confermati – o comunque quando è decorso il termine di 30 giorni senza che ci sia stato annullamento – «le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti» dai provvedimenti delle Entrate che le hanno regolate. Viene precisato che «il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa».

Per tenere conto della nuova procedura di controllo, viene modificato anche il provvedimento del 1° luglio 2020 (prot. 250739/2020) che regola la cessione del tax credit botteghe e negozi e del tax credit locazioni commerciali: questi crediti, una volta ceduti, possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi cinque giorni lavorativi – e non più uno – dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione, previa accettazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©