Cessioni di bovini e suini, con il Sostegni-bis compensazione Iva al 9,5%
Per il 2021 l’Iva da versare diventa lo 0,5% con un notevole guadagno per gli agricoltori in regime speciale
Percentuale di compensazione pari al 9,5% per le cessioni di bovini e suini in luogo di quelle attualmente vigenti pari, rispettivamente, al 7,65 e 7,95 per cento. Lo prevede il decreto Sostegni-bis (articolo 68 del Dl 73/2021).
Il decreto, infatti, modifica l’articolo 1, comma 39, della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all’articolo 1, comma 506, della legge 205/2017.
Il comma 506 prevede, per gli anni dal 2018 al 2021 l’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all’8 per cento. La misura effettiva da applicare viene poi demandata ad un apposito decreto ministeriale, da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tuttavia, il nuovo decreto Sostegni-bis aggiunge un periodo al comma 506 della legge 205/2017 fissando, per l’anno 2021, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento.
Come precisato nella relazione illustrativa al decreto, il decreto ministeriale già emanato (Dm 10 febbraio 2021) perde di efficacia per effetto della modifica normativa; per tutto l’anno 2021 le percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini sono fissate al 9,5% senza che sia necessario alcun ulteriore decreto ministeriale.
Per il 2020 le percentuali di compensazione di bovini e suini erano fissate rispettivamente al 7,65% e al 7,95% per i suini. Questo significa che per i produttori agricoli l’iva da versare era rispettivamente pari al 2,35% e al 2,05% dell’imponibile pattuito per la vendita degli animali, mentre la differenza rappresenta una rendita fiscale per il produttore agricolo e quindi una sostanziale integrazione del prezzo.
Per il 2021, con l’innalzamento delle percentuali di compensazione al 9,5%, l’Iva da versare su suini e bovini diventa lo 0,50%, con un notevole guadagno per gli agricoltori in regime speciale.
Le nuove percentuali si applicano a partire dal 1° gennaio 2021, quindi in sede di liquidazione periodica dell’Iva è necessario utilizzare il dato aggiornato e eventualmente indicare un’eccedenza di versamento pari alla differenza tra quanto effettivamente versato con le precedenti percentuali e quanto dovuto con la nuova percentuale di compensazione. Per le liquidazioni già effettuate, la maggiore detrazione potrà essere recuperata nel modello di dichiarazione.
La nuova misura della percentuale di compensazione potrebbe spingere i produttori agricoli che erano passati in regime iva ordinario a tornare in regime speciale, ma in questo caso, oltre a essere necessario che sia passato almeno un triennio, bisogna determinare la rettifica dell’Iva relativa alle rimanenze e agli acquisti di beni strumentali effettuati negli esercizi precedenti.
Per gli animali in giacenza, nel caso di passaggio da regime normale a regime speciale, è necessario versare l’iva corrispondente alla percentuale di compensazione, pari al 9,5%, poiché nel momento in cui gli animali verranno venduti si verserà solo lo 0,50 per cento.